Le operazioni attive, con le quali una società commerciale vende beni o fornisce servizi (nel nostro caso, fornisce il servizio di affitto), sono di per sé, per la loro stessa natura, attività di carattere lucrativo, le quali, svolte da un operatore professionale, assumono necessariamente natura imprenditoriale (in termini, Cassazione 7444/2011, 1863/2004 e 5599/2003). Quanto alle operazioni passive, invece, la possibilità di portare in detrazione, dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni compiute, l’imposta assolta o dovuta dal contribuente e a lui addebitata a titolo di rivalsa, si riferisce ai beni e ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, a norma sia dell’articolo 19 del Dpr 633 del 1972 sia dell’articolo 17 della direttiva Cee 17 maggio 1977, n. 388: soltanto, dunque, “nella misura in cui i beni e servizi sono impiegati ai fini delle sue operazioni soggette a imposta”. L’inerenza richiede, inoltre, un effettivo collegamento strumentale tra le operazioni compiute soggette a Iva di cui si chiede il rimborso e quelle oggetto dell’attività di impresa. Ciò in quanto il sistema dell’Iva è volto a esonerare l’imprenditore dall’Iva dovuta o assolta in tutte le sue attività economiche, per garantire la perfetta neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività in questione, purché esse siano a loro volta soggette a Iva (Corte giustizia 16 febbraio 2012, C-I 18/11, Eon Aset Menivjmunt, punto 43).

Sentenza n. 16853 del 5 luglio 2013 (udienza del 21 maggio 2013)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Cirillo Ettore - Est. Perrino Angelina Maria
Iva – Neutralità dell’imposta – Esercizio del diritto alla detrazione – Inerenza dell’operazione con l’attività dell’impresa – Onere della prova a carico del contribuente

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