Il c.d. decreto lavoro (d.l. n. 76 del 28 giugno 2013), “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”, torna a modificare la disciplina del tipo sociale della s.r.l.
In particolare, il decreto n. 76 sopprime la s.r.l. a capitale ridotto in favore della s.r.l. semplificata disciplinata nell’art. 2463 – bis c.c.
L’art. 9 del decreto n. 76/2013 opera su due fronti.
Per un verso, la disposizione espunge dall’ordinamento la s.r.l. a capitale ridotto, abrogando le previsioni contenute nell’art. 44, commi 1- 4, del d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, e modificandone il comma 4-bis nel senso della riqualificazione della s.r.l. a capitale ridotto come s.r.l. semplificata (comma 14).
Viene altresì previsto (comma 15) che le s.r.l. a capitale ridotto iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore del decreto, sono (ri)qualificate come s.r.l.s.
Per altro verso, l’art. 9 del d.l. n. 76/2013 modifica in modo incisivo l’art. 2463-bis c.c., aprendo la compagine societaria della s.r.l. semplificata anche a persone fisiche che abbiano compiuto 35 anni e  prevedendo l’opzione dell’affidamento dell’incarico di  amministrazione della società anche a favore di soggetti estranei alla compagine societaria (comma 13).
 

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