Ho concesso in comodato a mia madre con facoltà di locazione a terzi un immobile di mia proprietà. È stato quindi stipulato un contratto di locazione con opzione per la cedolare secca, in cui mia madre risulta locatrice. Chi deve dichiarare il reddito relativo?

Il contratto di comodato, disciplinato dagli articoli 1803 e seguenti del codice civile, è un contratto a effetti obbligatori e non reali. In pratica, il soggetto che riceve in comodato il bene, denominato comodatario, acquisisce nei confronti dello stesso un diritto personale di godimento e non un diritto reale. La conseguenza dal punto di vista fiscale è che la titolarità del reddito fondiario non si trasferisce ma resta in capo al proprietario/comodante. Qualora il comodatario stipuli, quale locatore, un contratto di locazione, pertanto, il reddito effettivo del fabbricato dovrà essere imputato esclusivamente al comodante (risoluzioni 381/E e 394/E del 2008).
Bisogna inoltre aggiungere che la legge concede la facoltà di applicare la cedolare secca solo alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di un altro diritto reale di godimento (articolo 3 del Dlgs 23/2011). L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 26/E del 2011, ha ribadito che il regime opzionale della cedolare secca è riservato al locatore, persona fisica, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile.


Fonte: Agenzia Entrate

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