Un tassista può accedere al regime dei minimi o, rientrando in un regime speciale, non ne ha la possibilità? Quali limiti incontra ai fini della detrazione del costo per l’auto e il carburante?

In relazione al regime dei "nuovi minimi", la circolare 17/E del 2012 individua le medesime cause di esclusione già previste per il previgente regime dei "minimi" dalla circolare 7/E del 2008. Tra le attività cui è precluso l’ingresso al regime semplificato in quanto si avvalgono di regimi speciali Iva non rientrano i tassisti che possono, pertanto, accedervi continuando inoltre a fruire dell’esonero dall’obbligo di emettere scontrino o ricevuta fiscale, previsto dall'articolo 2 del Dpr 696/1996 (circolare 108/E del 2009). L’obbligo di certificazione dei corrispettivi dovrà essere rispettato mediante l’annotazione in un apposito registro cronologico. Fermo restando il limite di spesa di 15.000 euro (nel triennio) per acquisto di beni strumentali, i costi relativi all’acquisto del veicolo, utilizzato esclusivamente per l’esercizio d’impresa, sono deducibili al 100% (articolo 164 del Tuir). Analogamente sono interamente deducibili le spese per la gestione dell'auto (carburante, manutenzione, etc.).


Fonte: Agenzia Entrate

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