Pur a fronte di una sostanziale invarianza delle regole, si registrano novità per la compilazione del Mod. IRAP 2013, sia in tema di computo delle deduzioni, sia per la corretta applicazione delle regole della diretta rilevanza dei dati di bilancio, a seguito dell'emanazione della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26/E del 2012. In particolare, a fronte di una struttura grafica che non si differenzia da quella degli anni precedenti, si segnalano il recepimento della modifica della misura delle deduzioni spettanti per il personale dipendente, la previsione, nel quadro IR, di una colonna ove allocare le detrazioni previste da specifiche leggi regionali e del nuovo rigo IR22, per l'indicazione dei crediti d'imposta, e, infine, l'introduzione, nel quadro IS, di appositi spazi per segnalare i crediti ricevuti a seguito di operazioni straordinarie.
La corretta determinazione dell’IRAP gravante sui soggetti che svolgono attività d’impresa e di lavoro autonomo, ovviamente se dotati di soggettività passiva, assume sempre maggiore importanza, anche per l’effetto delle recenti modifiche alle regole di determinazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette. Infatti, la determinazione dell’IRAP deve precedere, in ordine cronologico, la quantificazione dell’IRES e dell’IRPEF, non fosse altro per il fatto che, a decorrere dal periodo d’imposta 2012, è possibile dedurre sia la quota di tributo regionale gravante sul costo del lavoro non deducibile, sia la quota forfetaria del 10%, in presenza di eccedenza di oneri finanziari rispetto ai proventi della medesima natura. Pur a fronte di una sostanziale invarianza delle regole, si registrano novità sia in tema di computo delle deduzioni, sia per la corretta applicazione delle regole della diretta rilevanza dei dati di bilancio, a seguito dell’emanazione della circolare 20 giugno 2012, n. 26/E dell’Agenzia delle entrate.
Novità del modello
A livello di struttura grafica, il modello dichiarativo rimane composto da varie sezioni come nei precedenti anni: il frontespizio, le sezioni dedicate ai differenti soggetti passivi (persone fisiche, società di persone, società di capitali, enti non commerciali, Amministrazioni ed enti pubblici), un quadro IR dedicato ad accogliere i dati sulla ripartizione della base imponibile e dei versamenti, un quadro IS ove dettagliare le deduzioni, oltre ai dati necessari per l’applicazione del regime delle società di comodo, per il recupero delle deduzioni extra-contabili e la gestione dei disallineamenti.
A fronte di tale sostanziale invarianza, si segnalano, tuttavia:
1) la modifica della misura delle deduzioni spettanti per il personale dipendente;
2) la previsione, nel quadro IR, di una nuova colonna 9, ove allocare le detrazioni previste da specifiche leggi regionali;
3) l’introduzione, sempre nel quadro IR, del nuovo rigo IR22, per l’indicazione dei crediti d’imposta (crediti d’imposta per nuove infra -strutture di cui all’art. 33 del D.L. n. 179/2012 e credito d’imposta per offerta on line di opere dell’ingegno mediante reti di comunicazione elettronica, di cui all’art. 11-bis del D.L. n. 179/2012); 4) l’introduzione, nel quadro IS (sezione X), di appositispazi per segnalare i crediti ricevuti a seguito di operazioni straordinarie.


Fonte: IPSOA

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