Posto che le sentenze della Commissione Tributaria Centrale sono impugnabili per Cassazione, si chiede di conoscere se il ricorso deve essere proposto entro sei mesi oppure continua ad applicarsi il termine lungo di un anno e 45 giorni, trattandosi di contenzioso incardinato ex D.P.R. n. 636/1972?

L'art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 espressamente prevede: "Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'art. 327, comma 1, del c.p.c.".

Da parte sua, l'art. 327, comma 1, c.p.c., a seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 69/2009, testualmente stabilisce: "Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza".

Nello specifico, l'art. 47, comma 17, della legge n. 69/2009 ha sostituito nell'art. 327 c.p.c. le parole "decorso un anno" con "decorsi sei mesi", apportando quindi la riduzione da un anno a sei mesi al termine "lungo" per le impugnazioni delle sentenze.

Ciò detto, si rileva nondimeno come tale modifica legislativa di riduzione annuale di decadenza delle impugnazioni trova applicazione ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della legge (ovvero il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 19 giugno, quindi a partire dal 04.07/2009), come previsto dall'art. 58, norma transitoria della richiamata legge.

Alla luce di tanto, in considerazione del fatto che una sentenza della Commissione Tributaria Centrale sarà sicuramente relativa ad un giudizio instaurato prima della data del 4.7.2009 - poiché con la riforma del 1992, la Commissione tributaria centrale è stata soppressa e mantenuta in vita soltanto per l'esaurimento del contenzioso pendente dinanzi ad essa - ne deriva che il ricorso avverso la sentenza della CTC innanzi alla Corte di Cassazione potrà essere proposto entro il termine lungo di un anno (a cui si aggiungeranno i 46 giorni del periodo di sospensione feriale dei termini che va dal 1° agosto al 15 settembre).

Si ricorda, tuttavia, che "il ricorso per Cassazione avverso le decisioni della Commissione tributaria centrale (rese nel regime del processo tributario disciplinato dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636) è proponibile solo ai sensi dell'art. 111 Cost., sicché sono deducibili, con tale rimedio straordinario, soltanto i vizi di violazione di legge e non anche quelli di omessa insufficiente o contraddittoria motivazione" (Cassazione civ., sez. trib., 21.05.2008, n. 12931).


Fonte: IPSOA

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