Dal 2012 il reddito complessivo imponibile ai fini degli assegni nucleo familiare considera il reddito dell'abitazione principale oppure lo esclude vista la nuova normativa Imu?

La concessione dell'assegno per il nucleo familiare è effettuata in relazione ad una sequela di requisiti che, inevitabilmente, dipendono dal richiedente l'assegno e dal suo nucleo familiare.

Tra gli elementi necessari a tale fine, si riscontra il reddito familiare costituito dalla somma di tutti i redditi conseguiti dal richiedente l'assegno e dagli altri soggetti che compongono il nucleo familiare stesso.

La tipologia di reddito che concorre alla formazione del reddito familiare, secondo quanto disciplinato dall'art. 2 del D.L. n. 69/1988, è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Pertanto, escludendo i redditi espressamente citati dalla norma - come, ad esempio, il trattamento di fine rapporto; le indennità di accompagnamento agli invalidi civili ecc.; gli arretrati delle integrazioni salariali riferiti ad anni precedenti a quello di pagamento - occorre considerare tutti i redditi che trovano la loro disciplina nelle norme tributarie vigenti.

In merito all'abitazione principale, occorre considerare che la stessa produce reddito soggetto all'Irpef ma che, per effetto dell'art. 10 del TUIR, comma 3-bis, ancorché se ne consideri il reddito complessivo, se ne deduce l'intera rendita catastale dell'unità immobiliare stessa.

Inutile ricordare che, secondo quanto precisato dall'INPS con messaggio n. 13065/1994, il reddito dell'abitazione principale deve essere considerato, ai fini della determinazione degli assegni familiari, al lordo delle deduzioni previste dal citato art. 10 del TUIR.

Tuttavia, per effetto dell'introduzione della nuova imposta IMU ed in virtù del principio di sostituzione dell'Irpef e delle addizionali dovute per redditi fondiari relativi ai beni non locati, il reddito dell'abitazione principale, non concorre alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, anche la deduzione prevista dal sopra citato art. 10 del TUIR non si applica (circolare Agenzia Entrate n. 5/E del 11 marzo 2013).

In ragione di quanto sopra illustrato, pertanto, si ritiene che, anche per le richieste degli assegni per il nucleo familiare, non dovrà tenersi conto della componente reddituale dell'abitazione principale poiché, come detto, la stessa è stata estromessa dal reddito complessivo e assorbita dall'IMU.


Fonte: IPSOA

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