E' la rivoluzione nel cd. Terzo Settore. Il Consiglio di Stato, infatti, esaminando un caso di affidamento (diretto) di un servizio (trasporto sanitario) ad associazioni di volontariato ha formulato una nozione estensiva di onerosita` dell'affidamento che, in uno con la intervenuta evoluzione della stessa nozione comunitaria di operatore economico, rischia di far saltare l'impostazione tradizionale del nostro ordinamento, il quale prevede in termini generali la possibilita` per lo Stato e gli Enti Territoriali di procedere alla assegnazione di alcuni servizi mediante convenzionamento diretto delle associazioni di volontariato (senza previo esperimento di una procedura selettiva pubblica) sul presupposto della natura non remunerativa dell'accordo.

La fattispecie sottoposta all’esame del Consiglio di Stato
Avanti il Consiglio di Stato e` stata impugnata dalla Regione Liguria, nonche´ da una ASL della medesima Regione e dall’ANPAS, una sentenza del TAR Liguria (la n. 565/2012) che ha accolto il ricorso proposto da alcune organizzazioni no profit avverso i provvedimenti regionali che, in applicazione dell’art. 75-ter della L.R. n. 41/2006, recavano l’approvazione dell’accordo quadro sui trasporti sanitari regionali, con regolamentazione dei rapporti tra ASL e associazioni di volontariato e con la previsione di affidamento prioritario del servizio di trasporto alle associazioni di volontariato aderenti all’ANPAS e alla Croce Rossa Italiana, attraverso lo strumento della convenzione e dietro rimborso delle sole spese effettivamente sostenute e rendicontate; nonche´ avverso i successivi provvedimenti della ASL che, in aderenza alle direttive della Regione, avevano disposto la sottoscrizione di convenzionicon associazioni aderenti all’ANPAS e con la Croce Rossa Italiana.
Vale la pena segnalare che il TAR Liguria nella sentenza impugnata non si e` in realta` posto dubbi interpretativi della giurisprudenza comunitaria ed ha accolto il ricorso evidenziando, da una parte, che «tutte le organizzazioni sanitarie che garantiscono la fornitura di servizi di trasporto d’urgenza e di trasporto di malati devono essere qualificate imprese ai sensi delle norme di concorrenza previste dal Trattato»; e dall’altra, che «in diversi precedenti la stessa giurisprudenza europea ha evidenziato come l’onerosita` di un contratto si riferisca alla controprestazione erogata ad un soggetto imprenditore (nel senso estensivo predetto) a motivo della realizzazione di opere o servizi previsti dall’amministrazione aggiudicatrice; con la ulteriore conseguenza che «in tal senso un contratto va considerato a titolo oneroso ogni qualvolta l’amministrazione aggiudicatrice e` debitrice di un corrispettivo per la prestazione erogata dall’imprenditore, in quanto, conformemente alle finalita` delle direttive in materia, volte ad aprire i mercati ed a contribuire alla realizzazione della liberta` di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi in materia di appalti  pubblici, la nozione di carattere oneroso va interpretata nel senso ampio del termine».


Fonte: IPSOA

0 commenti:

 
Top