In una società di persone costituita da ben oltre cinque anni, un socio persona fisica non imprenditore, recede volontariamente a far data dall'anno 2010 con atto notarile di ricognizione da parte dei soci superstiti e liquidazione, nel medesimo anno, in acconto della sola quota di capitale sociale. Si raggiunge una transazione nel 2012 per la definizione del valore complessivo della quota, corrisposto entro la fine dello stesso anno. Ai fini della tassazione separata si chiede se il biennio da prendere a base di calcolo sia: - 2010-2011 antecedente la percezione del saldo quota (eccedente il puro capitale sociale) - 2008-2009 antecedente l'effetto del recesso (e percezione del puro capitale sociale). 

Facciamo seguito al quesito che ci avete sottoposto precisandovi quanto segue.

In termini generali la fattispecie del "recesso" dal punto di vista fiscale può essere scissa in due momenti rilevanti: il primo coincidente con la dichiarazione di recesso ed il secondo corrispondente alla liquidazione della quota al socio recedente (che nel recesso mediante cessione di quota coincide con l'incasso del corrispettivo in capo al socio cedente/recedente).

Sul piano fiscale la determinazione del reddito da recesso è disciplinata per tutti i casi di recesso tipico dall'art 47, comma 7 del Tuir.

A prescindere quindi dal tipo di società da cui si receda, le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso costituisce utile da tassare in capo al socio solo per la parte eccedente il prezzo pagato per l'acquisto o per la sottoscrizione delle quote annullate.

Secondo l'Agenzia delle Entrate (circ. n. 6 del 13 febbraio 2006) l'utile che consegue il socio che recede benché non imprenditore (determinato a norma dell'art 47 comma 7 del Tuir in quanto compatibili) si configura come un reddito da partecipazione ex art. 20 bis) del Tuir.

Tale disposizione definisce quali redditi da partecipazione i redditi compresi nelle somme attribuite ai soci delle società di persone nei casi di recesso.

Inoltre a certe condizioni questo reddito è ammesso a tassazione separata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. l del Tuir. Si precisa infatti che qualora siano passati più di cinque anni dalla costituzione della società da cui si recede i suddetti redditi sono assoggettabili a tassazione separata.

L'aliquota di prelievo è retta dall'art. 21 del Tuir poiché il reddito in parola è soggetto a tassazione separata di regola con l'aliquota corrispondente alla metà dei redditi complessivi netti dichiarati nei due anni precedenti "all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione".

Ragion per cui ai fini della tassazione separata deve considerarsi il biennio 2008-2009 antecedente l'effetto del recesso e non il biennio 2010-2011 anteriore alla sua liquidazione.

Altro elemento da considerare nel caso di specie è il momento impositivo per questo reddito partecipativo. Infatti l'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 6/E del 13 febbraio 2006) ha precisato che il reddito è qualificato come reddito d'impresa e - attesa la sua natura - il momento impositivo non è quello della sua percezione (cassa), quanto quello del perfezionamento giuridico del recesso: "la componente reddituale compresa nell'importo percepito dal socio uscente e determinata secondo le regole dettate dall'art. 47, comma 7, del Tuir, in quanto compatibili, derivando dalla partecipazione in una società di persone, assume natura di reddito d'impresa e deve essere tassato in capo al socio uscente secondo il generale principio di competenza che sottende alla determinazione di tale reddito".


Fonte: IPSOA

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