L’Amministrazione finanziaria torna con la circolare n. 21/E del 25 giugno ad affrontare il tema relativo all’utilizzo delle eccedenze di imposta maturate in annualità per le quali non sono state presentate le dichiarazioni dell’Iva, dei redditi o dell’Irap, già oggetto della circolare n. 34/2012.

Il precedente documento di prassi concedeva al contribuente la facoltà di chiedere il riconoscimento del credito non evidenziato in dichiarazione o attraverso domanda di rimborso (articolo 21, Dlgs n. 546/1992), previo pagamento della relativa dichiarazione di irregolarità (avendone indebitamente fruito), oppure nella eventuale fase di mediazione (o di conciliazione giudiziale), scomputandolo dalle somme originariamente richieste dall’ufficio, fermo restando il pagamento della sanzione, ridotta al 40%, e degli interessi applicati a seguito dell’omesso versamento delle imposte.

L’origine del nuovo intervento dell’Amministrazione è da rinvenire nella valutazione dell’elevato numero di istanze presentate in fase di mediazione o in sede di ricorso, con un trend in continuo aumento, e con un esito frequentemente positivo sulla base della documentazione contabile prodotta dal contribuente.
In omaggio ai principi di efficienza, economicità e speditezza dell’azione amministrativa, l’Agenzia delle entrate ha pertanto ritenuto opportuno anticipare il momento del riconoscimento del credito già durante la lavorazione dell’avviso bonario.

Conseguentemente, il contribuente avrà facoltà di richiedere l’attestazione dell’esistenza contabile dell’eccedenza di imposta nel momento successivo alla liquidazione delle dichiarazioni, dopo il ricevimento della comunicazione di irregolarità, producendo idonea documentazione a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, entro il termine di trenta giorni, e senza dover passare necessariamente per la richiesta di rimborso. Ferma restando la possibilità, per il Fisco, di effettuare successivi, eventuali, riscontri sostanziali.

L’ufficio potrà pertanto sottrarre direttamente l’importo del credito medesimo dalle somme complessivamente dovute in base alla originaria comunicazione di irregolarità emettendo, conseguentemente, una comunicazione definitiva contenente la rideterminazione delle somme che residuano da versare a seguito dello scomputo operato.
Restano in ogni caso dovuti, stante la legittimità della comunicazione di irregolarità a fronte del comportamento omissivo del contribuente, gli interessi e la sanzione sulla parte di credito effettivamente utilizzata. Il contribuente, se provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva, potrà beneficiare della riduzione delle sanzione a un terzo, ossia al 10 per cento.


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top