In materia di gare di appalto l'istituto dell'avvalimento (art. 49, D.Lgs. 12-04-2006, n. 163 - Codice degli appalti) è di immediata e generale applicazione. L'istituto, di matrice comunitaria, è finalizzato a consentire in concreto la concorrenza aprendo il mercato ad operatori economici di per sé privi di requisiti di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo, consentendo di avvalersi dei requisiti di capacità di altre imprese.

La finalità dell'avvalimento non è quella di arricchire la capacità (tecnica o economica che sia), del concorrente, ma quella di consentire a soggetti che ne siano privi di concorrere alla gara ricorrendo a requisiti di altri soggetti se e in quanto da questi integralmente e autonomamente posseduti, in coerenza con la normativa comunitaria sugli appalti pubblici che è volta in ogni sua parte a far si che la massima concorrenza sia anche condizione per la più efficiente e sicura esecuzione degli appalti.

La formulazione dell'art. 49, D.Lgs. 12-04-2006, n. 163 (Codice degli appalti) è molto ampia e non prevede alcun divieto, sicché ben può l'avvalimento riferirsi anche alla certificazione di qualità di altro operatore economico, attenendo essa ai requisiti di capacità tecnica.

Nelle gare d'appalto, l'avvalimento deve essere reale e non formale, nel senso che non può considerarsi sufficiente "prestare" la certificazione posseduta, giacché in questo modo verrebbe meno la stessa essenza dell'istituto, finalizzato, come si è detto, a consentire a soggetti che ne siano sprovvisti di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti, garantendo nondimeno l'affidabilità dei lavori, dei servizi o delle forniture appaltati. Ne consegue, per la giurisprudenza (T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, 05-02-2013, n. 1258) che, perché il ricorso all'istituto dell'avvalimento sia legittimo, occorre l'espresso impegno da parte dell'impresa ausiliaria, nei confronti dell'impresa ausiliata e della stazione appaltante, di mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.


Fonte: IPSOA

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