La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14173 del 5 giugno 2013, ha stabilito che il mancato utilizzo abitativo dell’immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa”, previsti dall’articolo 1, nota II-bis), della Tariffa allegata al Dpr 131/1986 (imposta di registro al 3% e imposte ipocatastali in misura fissa), o la sua successiva variazione urbanistica (es: da uso abitativo a studio professionale) comporta la decadenza dall’agevolazione. Di conseguenza, scatta l'obbligo di versare la differenza tra le imposte in misura ordinaria e quelle pagate in misura ridotta, più una sanzione del 30%.


Fonte: Agenzia Entrate

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