Le nuove procedure standardizzate in materia di valutazione dei rischi, introdotte con il D.M. 30
novembre 2012, opereranno dal 1° giugno. Riguardano i datori di lavoro che occupano fino a 10
lavoratori (micro imprese), ma possono farvi ricorso anche i datori di lavoro che occupano fino a 50
lavoratori (mini imprese). Il decreto, emanato ai sensi dell'art.29, co.5, del D.Lgs. n.81/08 (Testo
unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), fermo restando i limiti numerici sopra indicati, si
applica alla generalità dei datori di lavoro, secondo la definizione data dall'art.2, co.1, lett. b) del
Testo unico il quale lo identifica nel soggetto titolare del rapporto di lavoro, o in quello che ha la
responsabilità dell'attività o dell'unità produttiva, includendo quindi anche il titolare dello studio
professionale. Ciò scaturisce anche dal contenut
o del Ccnl di categoria del 29 novembre 2011 e
dal successivo accordo del 31 gennaio 2012. L'accordo è applicativo del citato Testo unico ed è
rivolto alla sicurezza non solo nei confronti dei dipendenti degli studi professionali, ma estende il
suo campo di applicazione anche nei confronti dei
collaboratori e dei liberi professionisti che
operano in questo contesto organizzato. Pertanto, per l'identificazione della tipologia del datore di
lavoro (con riferimento ai limiti numerici) occorre tener conto anche dell'accordo.
Fonte: Il Sole 24 Ore 17/05/2013
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