Una Fondazione Onlus (iscritta presso la DRE Piemonte e presso il Registro tenuto dalla Regione Piemonte) nel corso del 2012 ha ricevuto numerose donazioni da parte della fondatrice. Non ci sono state altre entrate. Le donazioni vanno considerate come patrimonio o come ricavi? E' previsto l'obbligo di inviare il rendiconto alla DRE Piemonte?

L'art. 150 del TUIR introduce alcune disposizioni specifiche per le ONLUS che di fatto prevedono un trattamento di favore rispetto a quanto previsto per gli enti non commerciali.

Per tali organizzazioni, difatti, lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale non costituisce esercizio di attività commerciale e dunque i proventi derivanti dall'esercizio di tali attività non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 460/97, le ONLUS devono operare tassativamente, tra gli altri, nei seguenti settori:

1. assistenza sanitaria;

2. assistenza socio-sanitaria;

3. beneficienza;

4. istruzione;

5. formazione.

L'iscrizione dell'organizzazione all'anagrafe nazionale delle ONLUS avviene a seguito della presentazione di una comunicazione alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio fiscale.

Data la formulazione del quesito, si ipotizza che l'ONLUS in oggetto operi nel settore della beneficienza. Una definizione esaustiva di attività di beneficienza è offerta dall'art. 10, comma 2-bis del D.Lgs. 460/97, secondo cui si considera attività di beneficenza anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori, di cui abbiamo offerto un parziale elenco in precedenza, tesi alla realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

Se dunque le donazioni, oggetto del quesito, rappresentano la fonte per il finanziamento delle attività istituzionali allora, ai sensi dell'art. 150, dovranno essere considerati come proventi non concorrenti alla formazione del reddito imponibile.

Le ONLUS sono tenute in ogni caso alla redazione di un apposito documento, improntato al rispetto dei principi di chiarezza e trasparenza, che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali (ma tale rendiconto non dovrà essere oggetto di invio all'Amministrazione finanziaria).

Diversamente, i soggetti destinatari del contributo del cinque per mille hanno l'obbligo di redigere e trasmettere all'Amministrazione competente un apposito rendiconto nel quale deve essere rappresentato in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, l'effettivo impiego delle risorse percepite (entro un anno dalla ricezione degli importi).


Fonte: IPSOA

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