Con l’ordinanza n. 9982 del 24 aprile 2013, la Cassazione ha ribadito che, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia stato consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento con grafia illeggibile e non risulti, per non esserne stata indicata la qualità sull’avviso di ricevimento, che il consegnatario sia stato persona diversa dal destinatario, deve presumersi, fino a querela di falso, che la consegna sia stata effettuata nelle mani del destinatario, non rilevando che sull’avviso di ricevimento non sia stata barrata l’apposita casella.


Il fatto
Con sentenza 50/24/2010, la Ctr della Campania dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, per nullità della relativa notifica. La controversia verteva sull’impugnazione di alcune cartelle di pagamento per Irpef, Irap e Iva, relative alle annualità 2001 e 2002.
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione, denunciando, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli articoli 4, commi 1 e 3, e 7, commi 1 e 4, della legge 890/1982, nonché dell’articolo 160 del codice di procedura civile, sulla nullità della notificazione nel caso di incertezza assoluta sulla persona cui è effettuata.

La pronuncia della Cassazione
Con l’ordinanza in commento, emessa non a caso ai sensi degli articoli 375 e 380-bis cpc, la Corte di cassazione ha accolto, per manifesta fondatezza, il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, rinviando la controversia ad altra sezione della Ctr della Campania, che dovrà pronunciarsi sul merito della vicenda.

In particolare la Corte, richiamando un precedente arresto a sezioni unite (sentenza 9962/2010), ha ritenuto di applicare al caso de quo il principio secondo cui “nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 cod. proc. Civ”.

L’altro principio affermato dai giudici di legittimità attiene alla distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione, soprattutto in relazione alle conseguenze di tipo processuale: nel caso in cui la notificazione sia stata eseguita in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario, si determina la nullità e non l’inesistenza della notifica, che può essere per questo sanata con effetto ex tunc sia mediante la sua rinnovazione, sia mediante la costituzione in giudizio dell’intimato, ancorché effettuata al solo fine di eccepire la nullità (cfr Cassazione 15190/2005 e 15530/2004).

Logico corollario di tali premesse è stato l’accoglimento del ricorso della parte pubblica, perché la sentenza di secondo grado non è sembrata in linea con i suindicati principi, non avendo considerato che “la notifica era stata effettuata mediante consegna dell’atto all’indirizzo del destinatario e che, ove mai il consegnatario non fosse stato persona legittimata a riceverlo, la notifica era a ritenersi nulla e non già inesistente, ragion per cui, in assenza di costituzione dell’intimato, ne andava disposta la rinnovazione”.

Ulteriori considerazioni
Con la presente ordinanza, la Cassazione è tornata a ribadire la validità della notificazione di atti processuali eseguita a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’articolo 149 cpc e della legge 890/1982, quando dall’avviso di ricevimento non risulti che la consegna è stata effettuata a persona diversa dal destinatario e la sottoscrizione apposta nello spazio riservato al ricevente sia illeggibile.

La questione è tutta incentrata sulla corretta interpretazione dell’articolo 7 della legge 890/1982 che, al comma 4, stabilisce che “L’avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l’aggiunta, se trattasi di familiare, dell’indicazione di convivente anche se temporaneo”.

L’orientamento espresso dall’ordinanza in commento è stato inaugurato nel 2003, con la sentenza n. 3065, con cui la sezione lavoro della Cassazione affermò che, ai sensi del suindicato articolo 7, “l’agente postale è tenuto a specificare le modalità di individuazione della persona a cui ha consegnato la copia dell’atto soltanto se non è stato possibile eseguire la consegna personalmente a mani del destinatario”.

Sono intervenute poi nel 2004 le sezioni unite che, con la sentenza n. 21712, hanno chiarito che, se dall’avviso di ricevimento della notificazione effettuata a mezzo del servizio postale ai sensi dell’articolo 149 cpc non risulti che il piego sia stato consegnato a persona diversa dal destinatario, tra quelle abilitate dalla legge a riceverlo, deve ritenersi, fino a querela di falso (con presunzione non superabile con il mero diniego della ricezione dell’atto), che “la sottoscrizione illeggibile apposta nello spazio riservato alla firma del ricevente sia stata vergata dallo stesso destinatario”.

Con una temporanea inversione di rotta, con l’ordinanza 14528 del 2009, i giudici di legittimità hanno ritenuto che, a fondare la tesi fino ad allora sostenuta, non fosse sufficiente la previsione di cui all’articolo 7, comma 4, in base alla quale “quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita... dalla qualità rivestita dal consegnatario”, da cui, a contrario si ricaverebbe che l’indicazione della qualità non è necessaria “quando il ricevente sia il destinatario medesimo, con la conseguenza che, se nulla sia scritto di seguito alla firma, deve aversi per certo che ricevente e destinatario coincidano, appunto fino a querela di falso”.

Infatti, sottolinea l’ordinanza de qua “il modello dell’avviso di ricevimento prevede ben 10 ipotesi di ricevente, con altrettante caselle destinate ad essere barrate da chi effettua la consegna e tra tali caselle le prime due concernono proprio il destinatario (persona fisica o giuridica), sicché tutte le volte che il modulo risulti compiutamente compilato dall’agente postale è comunque rilevata la qualità rivestita dal consegnatario, quand’anche egli sia lo stesso destinatario”.
In altri termini, secondo questa pronuncia, anche l’indicazione della qualità di diretto destinatario è fondamentale per la completezza dell’avviso di ricevimento e la validità della notifica.

C’è voluta un’altra pronuncia a sezioni unite (n. 9962 del 27 aprile 2010) per chiarire, sembra definitivamente (come dimostrato dall’ordinanza in commento), che:

non prescrivendo la norma positiva (ovvero l’articolo 7, comma 4 della legge 890/1982) che l'avviso di ricevimento debba essere sottoscritto dal consegnatario del piego con firma leggibile, è palese che il precetto di legge è soddisfatto anche nella eventualità in cui la sottoscrizione sia illeggibile
in tale eventualità, è irrilevante - contrariamente a quanto sostenuto nell’ordinanza 14528/2009 - che non siano state indicate, dall’agente postale, le esatte generalità della persona a mani della quale è stato consegnato il piego
l’agente postale, ai sensi della legge 890/1982, articolo 7, comma 1, è tenuto a consegnare al destinatario la copia dell’atto da notificare e, ove la copia non venga consegnata personalmente al destinatario, detto agente è tenuto, ai sensi del successivo comma 4, a specificare nella relata la persona “diversa” nei cui confronti la notifica fu eseguita, l’eventuale grado di parentela esistente con il destinatario, l’eventuale indicazione della convivenza, sia pure temporanea, con lo stesso destinatario
di conseguenza, l’omessa indicazione da parte dell’agente postale del compimento delle formalità previste dall’articolo 7, comma 4, induce a ritenere, salvo querela di falso, che tale agente abbia consegnato la copia dell’atto da notificare personalmente al destinatario, e che quest’ultimo ha sottoscritto l’avviso di ricevimento, a nulla rilevando che manchi nello avviso stesso l'ulteriore specificazione “personalmente al destinatario”
è la stessa legge che prevede, in termini non equivoci, che l’avviso di ricevimento deve essere sottoscritto dalla persona alle quale è consegnato il piego e quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario la firma deve essere seguita dalla specificazione della qualità rivestita dal destinatario
ciò non può che significare, a prescindere dalle modalità con cui è stato predisposto il modello di avviso di ricevimento da parte di Poste italiane, che nessun obbligo sussiste per l’agente postale, allorché consegna il piego al destinatario dello stesso, di far risultare (nelle caselle che precedono la sottoscrizione o di seguito a questa) che la consegna è avvenuta a mani proprie dello stesso destinatario.


Fonte: Agenzia Entrate

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