In materia di contenzioso tributario, per superare la preclusione probatoria posta dall’articolo 52, comma 5, del Dpr 633/1972, il contribuente non può addurre la mera dimenticanza e la non intenzionalità del comportamento omissivo.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza del 6 maggio 2013, la n. 10448.

I giudici di legittimità ribadiscono il principio secondo cui il divieto di utilizzo, in sede giudiziaria, dei documenti non prodotti in sede amministrativa opera anche se il contribuente, involontariamente, sottragga all’ispezione documenti in suo possesso perché caduto in errore non scusabile, sia esso di fatto o di diritto (ad esempio, dimenticanza, disattenzione).
Sembra recessivo, infatti, quell’orientamento giurisprudenziale che, per escludere l’utilizzabilità in giudizio dei documenti non esibiti, riteneva necessario un comportamento intenzionalmente diretto a intralciare l’attività di accertamento (cfr Cassazione sezioni unite, sentenza 45/2000).
La giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere sufficiente la mera colpa.

La Corte di legittimità, in più occasioni, ha affermato che, per la preclusione probatoria, non è necessario che il contribuente abbia dolosamente opposto il rifiuto, essendo sufficiente che egli “dichiari, contrariamente al vero, di non possedere i documenti in suo possesso, o li sottragga all'ispezione, non allo scopo di impedire la verifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto (dovuto a dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative, ecc.” (cfr Cassazione, pronunce 14027/2011, 21967/2009 e 7269/2009).
Di contro, la stessa Amministrazione finanziaria ritiene non rilevante la mancata esibizione “dovuta alla temporanea indisponibilità per causa di forza maggiore o anche per colpa” (circolare 224/2000).

Il quadro normativo
Il nostro ordinamento giuridico prevede conseguenze sfavorevoli per il contribuente che omette di esibire la documentazione richiesta in sede di verifica.
La ratio è individuabile nella violazione del principio di buona fede, principio immanente nel procedimento tributario, che trova fondamento nel dato normativo, ossia l’articolo 10 della legge 2000/212 (Statuto del contribuente).
Solo un approccio di tipo collaborativo può assicurare un’attività amministrativa improntata a regole di efficienza ed economicità, limitando il pericolo di ricerche lunghe e fortemente invasive per l’interessato.

Il comma 5 dell'articolo 52 del Dpr 633/1972, legittima i verificatori fiscali a richiedere, durante l'attività ispettiva al soggetto passivo d'imposta, l'esibizione della documentazione contabile di cui sia prescritto l'obbligo della tenuta e della conservazione: “i libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intende anche la dichiarazione di non possedere libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi all'ispezione”.
La disposizione trova applicazione anche ai fini delle imposte sui redditi in virtù del rinvio effettuato dall’articolo 33, comma 1 del Dpr 600/1973 all’articolo 52 del Dpr 633/1972.

L’articolo 9, comma 2, del Dlgs 471/1997, inoltre, prevede una sanzione amministrativa da 1.032 a 7.746 euro per chi “nel corso degli accessi eseguiti ai fini delle imposte dirette (…)rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae all’ispezione e alla verifica i documenti, i registri e le scritture (…) anche non obbligatorie, dei quali risulta con certezza l’esistenza”.
Peraltro, la fornitura di notizie false o l’esibizione di documenti in tutto o in parte falsi può avere riflessi in ambito penale, visto che vengono applicate le disposizioni del codice penale in tema di delitti di falso (cfr articolo 11, comma 1, Dl 201/2011).

Iter giuridico
Il caso esaminato dalla Cassazione riguardava un avviso di rettifica Iva emesso a carico di una società a seguito di una verifica della Guardia di finanza.
La parte impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Ctp di Latina eccependo che la mancata esibizione della documentazione (fatture), richiesta in sede di controllo, era da imputare a una mera dimenticanza del rappresentante legale, il cui comportamento omissivo non era stato per nulla volontario o doloso.

I giudici di prime cure rigettavano il ricorso rilevando, per altro, l’illegittimità della produzione documentale.
Circostanza, quest’ultima, che veniva confermata anche in secondo grado dalla Ctr, che affermava l’inammissibilità della produzione sul rilievo che la stessa “era nella disponibilità del contribuente che si è rifiutato di esibirla”.

Alle stesse conclusioni è giunta la Corte suprema che, nel rigettare le doglianze della ricorrente, ha condiviso la posizione dei giudici di merito argomentando che, in materia di accertamento dell’Iva, la preclusione probatoria, prevista dal quinto comma dell'articolo 52 del Dpr 633/1972, opera anche nei casi in cui il contribuente dichiari di non avere i documenti richiesti “per errore non scusabile, di diritto o di fatto (dovuto a dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative, ecc)”.

Osservazioni
In definitiva, non occorre che l'omissione sia intenzionalmente diretta a ostacolare l’attività di controllo, chiedendosi al contribuente un comportamento diligente, conforme ai canoni di correttezza e buona fede, che sia di ausilio all’espletamento dell’attività di controllo.
L’approccio della giurisprudenza, evidentemente, viene mitigato dalla possibilità data al contribuente di dichiarare (e provare) che l’omissione deriva da cause a lui non imputabili, con relativa sottrazione all’effetto preclusivo.


Fonte: Agenzia Entrate

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