Il tributo annuale sulle imbarcazioni è all'orizzonte e i tempi di "navigazione" non possono andare oltre il prossimo 31 maggio. È questa la scadenza della tassa introdotta a partire dall'anno scorso dal "salva Italia" (articolo 16, Dl 201/2011) e poi perfezionata da ulteriori "approdi" legislativi (articolo 60-bis del Dl 1/2012 e articolo 3, comma 16-quinquies 16/2012) e di prassi (provvedimento e risoluzione 39/E, entrambi del 24 aprile 2012, e circolare 16/E del 30 maggio 2012). In sostanza, un breve quadro normativo per un tributo che celebra il suo primo anno di vita.

Chiamati in cassa…e non
Sono tenuti al pagamento i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione (anche finanziaria), residenti in Italia, nonché le stabili organizzazioni dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile, il possesso di unità da diporto. Nell'ipotesi di più proprietari o detentori dell'imbarcazione, tutti devono, in solido, versare il tributo.
Oltre a questi, sono debitori anche i noleggiatori, attratti nell'adempimento dall'interpretazione della norma arrivata con la circolare 16/2012 che ha così evitato una ingiustificata disparità di trattamento tra noleggio e locazione.

Non pagano, invece, dal punto di vista soggettivo…:
i proprietari/turisti stranieri (persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato) e le persone giuridiche che non hanno la propria sede legale in Italia. Anche quando il natante risulta immatricolato nei registri nazionali
lo Stato e gli altri enti pubblici
i portatori di handicap con patologie che richiedono l'utilizzo permanente di imbarcazioni
gli enti e le associazioni di volontariato esclusivamente per usi di assistenza sanitaria e pronto soccorso.
...da quello oggettivo, le barche:
al primo anno di immatricolazione " obbligatorie di salvataggio
di servizio, a condizione che sia indicata l'unità da diporto da cui dipendono
nuove con targa di prova, a disposizione del costruttore, del manutentore o del distributore
usate ritirate dal cantiere costruttore, dal manutentore o dal distributore con mandato di vendita, in attesa del perfezionamento dell'atto
rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore
beni strumentali di aziende di locazione e noleggio (anche quelle utilizzate da centri di immersione e di addestramento subacqueo, come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, e per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto).
Più grande l'imbarcazione, più sostanziosa la tassa
Le somme da versare si riferiscono al periodo 1 maggio – 30 aprile successivo e vanno pagate entro il 31 maggio di ciascun anno. Quando il presupposto per l’applicazione del tributo si verifica dopo l’1 maggio, la tassa va versata entro il mese successivo a quello in cui nasce il debito d’imposta, rapportando l’importo annuo al periodo che decorre dall’insorgenza dell’obbligo e fino al 30 aprile dell’anno dopo; per gli anni successivi, andrà corrisposta entro l’ordinario 31 maggio. Per i contratti di durata inferiore al periodo che va dall’1 maggio al 30 aprile dell’anno dopo, il pagamento deve essere eseguito entro il giorno precedente l’inizio del periodo di durata contrattuale.

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La tassa è dimezzata per le imbarcazioni con scafo lungo fino a 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri mezzi di locomozione, nei comuni delle isole minori e in quelli della laguna di Venezia, e per le unità a vela con motore ausiliario, il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore (espresso in Kw) non sia inferiore a 0,5.

Gli importi, inoltre, scendono gradualmente a seconda della data di costruzione della barca:
del 15% dopo 5 anni
del 30% dopo 10 anni
del 45% dopo 15 anni.
Tali periodi decorrono dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.

Indicazioni pratiche
La tassa annuale sulle imbarcazioni si assolve tramite modello F24 con elementi identificativi (codici tributo: 3370 per l'imposta, 8936 per l'eventuale sanzione e 1931 per gli interessi). Chi non può utilizzare questa modalità provvede al pagamento con bonifico (esclusivamente in euro) a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1222, indicando:
il codice Bic: BITAITRRENT
la causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento della tassa annuale, identificativo (sigla di iscrizione) dell'unità da diporto, codice tributo e periodo di riferimento
l'Iban - IT15Y0100003245348008122200, pubblicato sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato.
L'omesso, ritardato o parziale versamento è punito con una sanzione che va dal 200 al 300% dell'importo non versato. Se sussistono le condizioni, è comunque possibile ricorrere al ravvedimento operoso.


Fonte: Agenzia Entrate


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