La delega alla sicurezza sul lavoro richiede l'individuazione, da parte del delegante datore di lavoro, dei compiti di natura specificamente prevenzionistica che vengono trasferiti in forza della stessa. In tal modo, può considerarsi come delegato alla sicurezza il direttore di stabilimento cui è imposta la predisposizione di misure antinfortunistiche in relazione a tutti i macchinari presenti in azienda, e non anche il direttore nominato responsabile di un determinato servizio (nella specie, direttore del servizio di ingegneria industriale e progettazione), al quale la delega è stata attribuita in senso ''atecnico'', come può essere attraverso un atto che concretizza l'articolazione organizzativa aziendale.
Non lascia adito a dubbi interpretativi la sentenza dell’11 marzo 2013, n. 11442, delle sezioni penali della Corte di Cassazione, in merito ai requisiti che deve avere la delega attribuita alla persona addetta alla sicurezza del lavoro, soprattutto al fine di rendere certa l’individuazione del soggetto responsabile ed evitare possibili manovre di «scarico» di responsabilita` tra i diversi soggetti presenti in azienda.
Il caso esaminato dalla Corte riguarda la condanna, subita in primo e secondo grado, dal direttore di uno stabilimento di produzione di pneumatici per le gravissime lesioni fisiche subite da un operaio.
In particolare, questi, mentre era intento al controllo di un macchinario modificato dall’azienda per una nuova modalita` di lavorazione dei pneumatici (e quindi costituente un «prototipo»), veniva colpito al volto da alcune parti metalliche proiettate dal cedimento strutturale dei giunti di serraggio.
Il giudice di primo grado riteneva responsabile del sinistro il direttore di stabilimento in quanto, oltre che soggetto delegato alla sicurezza, rivestiva il ruolo di coordinatore di diversi servizi, fra i quali quello di ingegneria industriale, nell’ambito delle cui attivita` era accaduto l’infortunio.
In fase di appello il direttore si difendeva sostenendo che il soggetto gravato degli obblighi di sicurezza nel caso specifico era un altro dipendente, un perito industriale nominato responsabile del servizio di ingegneria industriale, con responsabilita` diretta per la progettazione esecutiva e l’installazione di attrezzature, nonche´ per l’osservanza delle disposizioni antinfortunistiche di sicurezza.
Trattandosi di operare su un prototipo e tenuto conto dell’autonomia operativa attribuita a detto dipendente, nulla poteva essere a lui ascritto.
La Corte di Appello disattendeva tale censura rilevando che il direttore rivestiva una duplice posizione di garanzia. Da un canto, egli era il direttore dello stabilimento e, come previsto anche da un verbale del consiglio di amministrazione, in tale ruolo aveva l’obbligo di «predisporre l’adozione delle necessarie misure di prevenzione riguardanti le macchine in generale e la predisposizione delle prescritte protezioni per ciascuna determinata attivita`».


Fonte: IPSOA

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