L'Agenzia delle entrate è tornata ad affrontare, dopo lungo tempo, in modo sistematico, nella circolare n. 7/E del 2013, le questioni interpretative rimaste aperte in merito all'istituto della ''participation exemption''. I principali chiarimenti hanno riguardato il requisito dell'esercizio dell'attività commerciale da parte della società partecipata. L'Agenzia ha precisato che la plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione in una società con una lunga fase di ''start up'' può fruire dell'esenzione se è stata già avviata l'attività produttiva prevista dallo statuto. È stato, inoltre, affermato che per le immobiliari di gestione è possibile applicare la PEX se i ricavi derivanti dalla ''gestione attiva'' superano i canoni di locazione.
La circolare n. 7/E del 2013, ha fornito, a distanza di più di nove anni dall’introduzione dell’istituto della participation exemption, numerosi e rilevanti chiarimenti in merito a tale istituto ed, in particolare, ai requisiti della commercialità dell’attività svolta e della residenza al di fuori dei «paradisi fiscali» della società partecipata nonché del periodo minimo di possesso della partecipazione da parte del socio.
Con riguardo al primo requisito l’Agenzia delle entrate ha chiarito che: – si è in presenza di «un’impresa commerciale» solo se la società è dotata di una struttura operativa idonea alla produzione e/o alla commercializzazione di beni o servizi potenzialmente produttivi di ricavi e dispone della capacità, anche solo potenziale, di soddisfare la domanda del mercato nei tempi tecnici ragionevolmente previsti in relazione allo specifico settore economico di appartenenza. Qualora la società eserciti più attività, delle quali solo alcune qualificabili quali commerciali, occorre verificare se le stesse sono prevalenti o meno rispetto a quelle non commerciali; – il periodo di start up, ancorché non idoneo autonomamente a configurare l’esercizio di un’attività commerciale, è suscettibile di assumere tale connotazione se viene seguito dallo svolgimento dell’attività d’impresa. L’avente causa del trasferimento della partecipazione può computare a suo favore il detto periodo maturato in capo al dante causa. Non rileva l’eventuale produzione dei ricavi a distanza di anni dalla costituzione della società; – l’attività di gestione prevalentemente «attiva» esercitata dalla società immobiliare si considera commerciale se i ricavi derivanti da servizi complementari e funzionali alla utilizzazione unitaria del complesso immobiliare con finalità diverse dal mero godimento dello stesso risultano di importo superiore a quelli relativi ai canoni di locazione (in caso diverso l’onere della prova è a carico del contribuente); – la disciplina delle società di comodo è concorrente e non alternativa o prevalente rispetto a quella della PEX.
Si tratta di chiarimenti che, nel complesso, «allargano » l’area dell’esenzione rispetto alla precedente prassi operativa degli uffici delle Entrate.
Va, però, tenuto presente che tale «allargamento» può risultare penalizzante per i contribuenti qualora sia realizzata una minusvalenza, che non può, conseguentemente, essere dedotta. L’Agenzia ha, altresì, chiarito che gli Uffici possono contestare l’elusività dei comportamenti fi nalizzati a evitare il configurarsi del requisito della commercialità per fruire della deducibilità delle minusvalenze.
Nel presente intervento si esaminano i detti chiarimenti, mentre quelli relativi al riscontro del requisito della commercialità in presenza di operazioni societarie di carattere straordinario, di quello della residenza della società al di fuori dei paradisi fiscali e dell’holding period saranno illustrati in successivi approfondimenti sulla Rivista.


Fonte: IPSOA

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