Ditta individuale esercita l'attività di barman professionista, ovvero il soggetto viene incaricato, con contratti di appalto, da diverse committenze di organizzare il bar e relativa linea di servizi ed addestrare il personale, fornire consulenze circa l'organizzazione dei locali e relative strategie di servizio; lo stesso all'occorrenza svolge anche attività in prima persona presso bar di proprietà di altri soggetti. Inoltre secondariamente, lo stesso organizza anche dei corsi di insegnamento di detta attività. Tanto premesso, si chiede se sia corretto classificare il reddito prodotto quale reddito di lavoro autonomo ed applicare sulle fatture la ritenuta di acconto nella misura del 20%, o sia da adottare altro comportamento.

Al fine di verificare se nella fattura si debba o meno operate la ritenuta del 20% occorre in primo luogo appurare se l'attività sia svolta in forma d'impresa o in qualità di lavoratore autonomo.

Infatti, laddove l'attività si organizzata in forma d'impresa (con relativa iscrizione della ditta presso il registro delle imprese) ai sensi del disposto dell'articolo 55 del D.P.R. n. 917/1986 il reddito rinveniente dalla stessa sarà qualificato quale reddito d'impresa. In tal caso la fattura deve essere emessa senza l'applicazione della ritenuta.

Nel caso in cui, al contrario il soggetto in questione agisca come "libero professionista", i redditi rinvenienti dalla sua attività si qualificheranno quali redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del D.P.R. n. 917/1986 e dovranno pertanto scontare la ritenuta alla fonte ex articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973.

Tuttavia, lo stesso potrebbe beneficiare di determinati regimi di favore laddove ne ricorrano i requisiti previsti dalla legge.

Ad esempio, se sussistono i requisiti per poter beneficiare del c.d. regime dei "contribuenti minimi" introdotto dall'articolo 1, commi da 96 a 117 della Legge n.244/2007, completamente modificato dal D.L. n 98/2011, il contribuente in questione potrà emettere la fattura senza applicazione della ritenuta alla fonte. Il fatturato dello stesso, infatti, sconterà soltanto un'imposta sostitutiva dell'IRPEF nella misura del 5%.

Inoltre, lo stesso potrebbe beneficiare, sempre al ricorrere di determinati requisiti, del regime di favore previsto per le nuove iniziative produttive di cui all'articolo 13, Legge 388/2000, che prevede il pagamento di un'imposta del 10% che sostituisce il versamento dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali (non si applica la ritenuta in fattura).


Fonte: IPSOA

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