Va corretta la comune opinione secondo la quale la disciplina delle creazioni intellettuali a contenuto tecnologico, essendo polarizzata essenzialmente sulle promozioni e sull'ottenimento di risultati positivi in termini di progresso tecnologico, è immune dai conflitti fra le categorie professionali collocate nel contesto dell'industria farmaceutica. Al contrario infatti, in tale contesto, la proprietà intellettuale è stata - ed è - elemento incisivo sull'equilibrio concorrenziale fra le categorie
Premessa

Com’è noto la tutela brevettuale dei farmaci condiziona fortemente e sotto molti profili il funzionamento del sistema sanitario nazionale inteso nel senso più ampio di concorso pubblico e privato alla salvaguardia della salute dei cittadini.
Nonostante quello che si crede comunemente il sistema brevettuale, la cui giustificazione è di promuovere il progresso tecnologico mediante lo sviluppo di nuovi farmaci e di nuove terapie, non è gestito e neppure è gestibile senza dare luogo a veri e propri conflitti di categorie professionali ed imprenditoriali portatrici di interessi contrastanti.

Il conflitto originato dall’introduzione in Italia del brevetto di farmaco

Per esemplificare l’intensità di questi conflitti basta pensare che la tutela brevettuale dei farmaci in Italia è stata introdotta per effetto della sentenza n. 20/1978 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 14 del vecchio testo della legge sulle invenzioni industriali sulla base dell’applicazione del principio di uguaglianza e di una valutazione di irragionevolezza del fatto che le invenzioni farmaceutiche non potessero beneficiare della tutela brevettuale che invece veniva pacificamente riconosciuta alle invenzioni degli altri settori tecnologici come quello della meccanica, della chimica, dell’elettronica etc … etc ... Molto aspro è stato il conflitto determinato dall’introduzione della tutela brevettuale che - ovviamente - ha avuto l’effetto deflagrante di rendere illecita l’attività di fabbricazione e vendita dei farmaci da parte di tutti coloro - genericisti ante litteram - che per l’innanzi avevano beneficiato dell’assoluta libertà derivante dall’assenza del brevetto. Ricordo che l’asprezza di questo conflitto si manifestò in quegli anni con il susseguirsi di numerosi progetti di legge che avrebbero dovuto regolare il diritto transitorio concernente ilpassaggio da una assoluta assenza di protezione brevettuale ad una presenza resa immediatamente operativa per il fatto che molti importanti brevetti erano stati depositati in vista della pronuncia di incostituzionalità del divieto, di guisa che, intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale, questi brevetti già depositati divennero improvvisamente efficaci ed azionabili.
Orbene, questo asprissimo conflitto in qualsiasi altro Paese sarebbe stato mediato dal legislatore con l’emanazione di eque norme transitorie che contemperassero l’interesse dei titolari dei brevetti con gli interessi di quelli che abbiamo chiamato “genericisti ante litteram”. Nel nostro Paese le pressioni lobbistiche delle due categorie contrapposte hanno comportato la paralisi dell’intervento normativo che però ovviamente si è tradotta nella vittoria della lobby dei titolari dei brevetti.


Fonte: IPSOA

0 commenti:

 
Top