Domanda
Qual è la norma per cui nel calcolo del vecchio redditometro si escludono i fabbricati ad uso abitativo concessi in comodato a soggetti diversi dai familiari a carico e i beni utilizzati esclusivamente nell'esercizio della professione?

Risposta
Nel vecchio redditometro non rilevavano i seguenti beni indice:

- fabbricati ad uso abitativo non a disposizione (perché locati a terzi o concessi in comodato a soggetti diversi dai familiari a carico);

- beni o servizi se relativi esclusivamente all'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione;

- collaboratori familiari addetti esclusivamente all'assistenza di infermi ed invalidi;

- assicurazioni per responsabilità civili, incendio e furto di veicoli;

- assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni e le malattie;

- imbarcazioni a vela di stazza lorda non superiore a tre tonnellate e di lunghezza non superiore a sei metri nonché le imbarcazioni con propulsione a motore di potenza non superiore a 25 HP.

Per rintracciare le fonti normative (e di prassi) relative a tali esclusioni si deve, innanzitutto, richiamare il D.M. 10 settembre 1992 che ha determinato, in un primo momento, gli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva (successivamente tali indici sono stati periodicamente aggiornati con ulteriori provvedimenti).

L'art. 2, del D.M. prevede testualmente: "I beni e servizi di cui al comma 1 dell'art. 1 si considerano nella disponibilità della persona fisica che a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi ovvero sopporta in tutto o in parte i relativi costi.

La disposizione contenuta nel comma 1 non si applica per i beni e servizi di cui all'art. 2, secondo comma, numeri 1), 4) e 5), del D.P.R. n. 600/1973, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , se relativi esclusivamente ad attività di impresa o all'esercizio di arti o professioni e tale circostanza risulti da idonea documentazione".

L'art. 2, comma 2 D.P.R. n. 600/1973 ai numeri richiamati prevedeva

1) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autoveicoli, altri mezzi di trasporto a motore oltre i 250 centrimetri cubi e roulottes; cavalli da equitazione o da corsa;

4) riserve di caccia o di pesca;

5) assicurazioni di ogni tipo, limitatamente alla indicazione degli istituti o imprese di assicurazione e ai dati identificativi delle polizze, escluse le assicurazioni relative alla responsabilità civile per la circolazione di veicoli a motore e quelle sulla vita, contro gli infortuni e le malattie;

Inoltre, il successivo art. 3, comma 2 del suddetto D.M. prevede che "Ciascuno di detti importi è proporzionalmente ridotto se il contribuente dimostra che il bene o servizio è nella disponibilità anche di altri soggetti diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , ovvero che per detto bene o servizio sopporta solo in parte le spese, o che lo stesso è utilizzato nell'esercizio di impresa, arti o professioni e tale circostanza risulti da idonea documentazione".

L'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 2 D.P.R. n. 600/1973, vigente ratione temporis, faceva riferimento ai familiari a carico.

Infine, nella circolare 10/06/1993 n. 7/1106, il Ministero, a proposito della compilazione del prospetto dati ai fini del redditometro ha avuto modo di precisare che "per le residenze sono previste due eccezioni e cioè, non vanno indicati gli immobili di cui si è intestatari se sono concessi in affitto o in uso gratuito per l' intero periodo di imposta".


Fonte: IPSOA

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