La domanda di pronuncia pregiudiziale, investe la normativa comunitaria in materia di Iva, direttiva 2006/112/CE, nella fattispecie, di cui al procedimento C-138/12, nella quale il diritto a rimborso e detrazione dell’imposta viene negato in applicazione di una disposizione normativa nazionale. Invero, l’Amministrazione finanziaria della Bulgaria poneva il proprio diniego alla possibilità di riconoscere, alla società ricorrente, il rimborso dell’Iva erroneamente versata in merito ad una prestazione non imponibile.



Il procedimento principale
Nell’agosto 2009, la società ricorrente perfezionava una compravendita immobiliare, con inclusa opera di ristrutturazione, fatturando al soggetto acquirente oltre al prezzo, tassa di acquisto e imposta di registro un importo a titolo di Iva. In ottemperanza agli obblighi fiscali, successivamente da una parte l’Iva veniva indicata nella dichiarazione annuale e dall’altra portata in detrazione in ossequio al meccanismo di compensazione tra Iva a credito e a debito. A seguito di un controllo fiscale, veniva emesso un avviso di accertamento con cui si disconosceva, alla società acquirente, il diritto di detrarre l’Iva relativa alla compravendita immobiliare. Per l’ente accertatore le operazioni fatturate sono da considerarsi esenti da Iva inficiando la detraibilità dell’imposta. Per altro verso la società venditrice presentava richiesta di rimborso dell’Iva in questione dalla quale scaturiva una verifica di controllo e, a conclusione della stessa, veniva negata la concessione della richiesta di rimborso presentata. I suddetti atti di accertamento venivano impugnati dinanzi al giudice nazionale, il quale, chiedendosi se la richiesta del rimborso nonché l’esercizio della detrazione potesse essere ottemperata in virtù di principi e norme dell’Unione, poneva le questioni pregiudiziali ai giudici europei.

Le questioni pregiudiziali
Può l’articolo 203, della direttiva 2006/112/CEE, essere interpretato nel senso che una Amministrazione tributaria nazionale, con una norma di recepimento ad hoc, non possa negare il diritto al rimborso dell’Iva, fatturata per errore su prestazione esente, in considerazione della mancata rettifica della fattura stessa qualora abbia negato il diritto a detrazione? Il principio di neutralità dell’Iva, può essere alla base per il diniego definitivo di applicabilità di una normativa nazionale che subordini il rimborso dell’imposta alla rettifica della fattura? Queste le questioni pregiudiziali a cui i giudici della Corte di giustizia europea sono chiamati a dare risposta nel procedimento C-138/12.

Sulle questioni pregiudiziali
Alla stregua dell’articolo 203, direttiva 206/112/CE, con l’indicazione in fattura dell’Iva automaticamente si diviene debitore della relativa imposta. Il fine del richiamato articolo è quello di evitare comportamenti, in applicazione del meccanismo di detrazione, dai quali scaturiscano perdite di gettito erariale. Quanto al rimborso dell’Iva erroneamente indicata in fattura, la normativa comunitaria, rimanda al singolo Stato membro determinare le modalità di regolarizzazione dell’imposta indebitamente fatturata. Ecco che allora viene rimandata, a ciascun ordinamento giuridico interno, la regolamentazione dei provvedimenti di rettifica delle imposte indebitamente fatturate. Per altro verso, detti provvedimenti hanno il limite di non eccedere quanto necessario per il contrasto alla perdita di gettito in ottemperanza del principio della neutralità dell’Iva. Nella fattispecie di cui al procedimento principale, la normativa bulgara lega il rimborso dell’imposta alla avvenuta rettifica della fattura, anche se tale rettifica diventa difficilmente possibile in considerazione del fatto che al destinatario della fattura non sia consentito detrarre l’indebita imposta. Dal quadro normativo nazionale si evince come le disposizioni adottate, interpretate alla luce del principio di neutralità dell’Iva, non sono compatibili con le disposizioni comunitarie richiamate dal giudice del rinvio.

La decisione finale
Le questioni pregiudiziali poste dal giudice del rinvio ha portato i togati europei ad approcciare le stesse facendo riferimento, da una parte, alla normativa di cui alla direttiva 2006/112/CE e  dall’altra, al più generale e noto principio comunitario della neutralità dell’Iva. Nel primo caso, gli euro giudici hanno concluso che una normativa nazionale che neghi il rimborso dell’Iva erroneamente fatturata e, al contempo, non consenta la detrazione della medesima imposta in considerazione della mancata rettifica della fattura, osta al diritto dell’Unione e nello specifico alla direttiva 2006/112/CE. Facendo riferimento al summenzionato principio di neutralità fiscale, invece, un soggetto passivo, come quello di cui al procedimento principale, in opposizione alla normativa nazionale, può avvalersi del rimborso in considerazione  del diniego definitivo al regime di rettifica della normativa tributaria interna.


Fonte: sentenza Corte UE, C-138/12

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