Come noto talune agevolazioni fiscali domestiche possono rientrare nella categoria degli aiuti di Stato. In tal caso, queste devono soddisfare talune condizioni di compatibilità con il Trattato comunitario onde evitare il rischio di risultare in contrasto con i principi europei.

Le precedenti agevolazioni-aiuto di natura fiscale
Tra le agevolazioni fiscali interne in vigore che rientrano nell’ambito degli aiuti comunitari si indicano: l’aiuto agli investimenti nel Centro-Sud N 39/2007 in vigore fino al 31 dicembre 2013; l’aiuto nel settore cinematografico SA.32926 (2011/N) e SA.32927 (2011/N) (ex N595/2008 ed ex-C 25/2009-N673/2008) in vigore fino al 31 dicembre 2013; l’aiuto per i prodotti petroliferi N 533/2007 in vigore fino al 31 dicembre 2013; l’aiuto per gli investimenti in Sicilia N 675/2008 in vigore fino al 31 dicembre 2013; l’aiuto per la tonnage tax N 114/2004 in vigore fino al 20 ottobre 2014. L’aiuto per le ZFU (zone franche urbane) N 346/2009 (in verità mai reso attivo sebbene ritenuto compatibile) è scaduto il 31 dicembre 2012.

La nuova agevolazione – aiuto
Dal 1° marzo 2013, invece, è operativo l’incentivo fiscale (esenzione di imposta) a favore di chi investe in fondi per il venture capital [SA.34582 (2012/N)] previsto dall’articolo 31 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, e successive modificazioni attuato in base al decreto ministeriale del 21 dicembre 2012, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 28 febbraio 2013.

Fondi per il venture capital
In particolare, gli incentivi sono diretti ai soggetti che investono nelle imprese per il tramite di veicoli di investimento (organismi di investimento collettivo di risparmio, fondi comuni di investimento o organismi di investimento) che soddisfano alcune condizioni stabilite dalla misura stessa. L’aiuto, concesso automaticamente, e, quindi, senza margine di discrezionalità da parte dell’autorità che eroga il beneficio non ha durata limitata. Tuttavia, il termine del regime di aiuti di Stato è limitato a 10 anni (fino al 17 settembre 2022).

Sostenere l’avvio e la crescita di nuove imprese
Per sostenere l’avvio e la crescita di nuove imprese, i proventi degli investitori non sono soggetti ad imposizione fiscale qualora i FVC prevedano nei loro regolamenti che almeno una quota pari al 75% dei relativi attivi è investito in società non quotate, qualificabili come PMI, con sede operativa in Italia, avviate da non più di 36 mesi e con fatturato non superiore a € 50 milioni. Gli incentivi, altresì, sono confermati se, decorso un anno dalla data di avvio dei fondi o dall’adeguamento del loro regolamento, il valore dell’investimento in società non quotate non risulti inferiore, nel corso dell’anno solare, al 75% del valore degli attivi per più di 3 mesi.
Infine, le quote o azioni delle società in cui investono i fondi per il venture capital devono essere direttamente detenute almeno per il 51% da persone fisiche e devono essere inferiori, per ciascuna piccola o media impresa, a 2,5 milioni di euro su un periodo di 12 mesi.
In ultimo, le quote dei FVC possono essere sottoscritte esclusivamente da investitori professionali. A vigilare sul rispetto di dette condizioni, e a comminare le eventuali sanzioni, è preposta l’Agenzia delle entrate.

La compatibilità
Considerato che la misura può comportare aiuti di Stato a livello degli investitori e delle Pmi beneficiarie e che può comportare aiuti di Stato a livello dei FVC o dei loro gestori (a seconda della forma del FVC), la Commissione europea (visti gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese nonché la comunicazione della Commissione europea del 3 marzo 2010 «Europa 2020») ha valutato che tali aiuti sono compatibili con il mercato interno.
Nel dettaglio secondo l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività possono essere considerati compatibili con il mercato interno sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.


Fonte: Agenzia Entrate

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