Dopo un rapido quadro della disciplina in materia di opposizione alla fusione, lo studio affronta il tema degli effetti dell'atto di fusione stipulato e iscritto in pendenza del giudizio di opposizione dei creditori. Attesa la lettera della norma dell'art. 2504 quater c.c. e considerate le difficolta` di un eventuale ripristino della situazione anteriore, la dottrina prevalente ritiene che la fusione rimanga valida ed efficace, con correlato spostamento della tutela dei creditori dal piano reale a quello risarcitorio. L'A., viceversa, ritiene che la ratio della norma che riconosce ai creditori il diritto di opporsi alla fusione sia quella di impedirne la concreta attuazione e non gia` quella di attribuire ai medesimi creditori un mero diritto al risarcimento dei danni. Con la conseguenza che, nella fattispecie, l'atto di fusione dovrebbe qualificarsi come inefficace.
L’atto di fusione e i suoi effetti
Il procedimento attraverso cui si articola la fusione puo` suddividersi in una fase privata ed una fase pubblica. Quest’ultima ha inizio con la predisposizione del progetto di fusione che, una volta approvato dall’organo amministrativo, deve essere depositato per l’iscrizione nel Registro delle imprese e - salvo che i soci, con consenso unanime, rinuncino al termine - tra l’iscrizione del progetto (o la pubblicazione nel sito internet della societa`) e la data stabilita per la decisione sulla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni .
Il progetto di fusione e`, quindi, sottoposto all’approvazione di ciascuna delle societa` che partecipano al procedimento. La decisione puo` apportare al progetto di fusione soltanto le modificazioni che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi .
La deliberazione di fusione deve essere iscritta nel Registro delle imprese. La fusione puo` essere attuata soltanto dopo sessanta giorni dall’ultima delle previste iscrizioni nel Registro delle imprese, salva l’ipotesi in cui vi sia il consenso  dei creditori delle societa` partecipanti al procedimento anteriori all’iscrizione o alla pubblicazione di cui all’art. 2501 ter, comma 3, c.c.. L’opposizione dei creditori non ha motivo di essere, e non occorre - pertanto - attendere che sia trascorso il termine sopra indicato, neppure nell’ipotesi in cui consti il pagamento dei creditori, anteriori all’iscrizione del progetto di fusione, che non abbiano prestato il loro consenso all’operazione, o il deposito delle corrispondenti somme. Ai sensi dell’art. 2503 c.c. la fusione puo` , altresı`, essere direttamente realizzata anche qualora la relazione degli esperti sia redatta, «per tutte le societa` partecipanti alla fusione, da un’unica societa` di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilita` ai sensi del sesto comma dell’art. 2501 sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle societa` partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori ». In mancanza di opposizione puo` procedersi alla stipulazione dell’atto di fusione, il cui contenuto e` essenzialmente reiterativo di quello delle deliberazioni assembleari di approvazione del progetto, fermi i possibili adattamenti e chiarimenti del caso.
L’atto di fusione, redatto per atto pubblico, deve essere iscritto nel Registro delle imprese. Essendo ormai pacificamente riconosciuto che la fusione costituisce una modificazione dell’atto costitutivo delle societa` che vi partecipano, l’iscrizione attribuisce efficacia a tale operazione. La societa` incorporante o quella che risulta dalla fusione assume i diritti e gli obblighi delle societa` partecipanti alla fusione medesima e prosegue in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione stessa.


Fonte: IPSOA

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