Il ministero dell’Economia e delle Finanze fornisce anche quest’anno i moltiplicatori per determinare il valore degli immobili classificabili nel gruppo catastale “D”, non censiti, interamente posseduti dalle imprese e distintamente contabilizzati. L’importo ottenuto rappresenta la base imponibile per il calcolo dell’imposta municipale sugli immobili.
L’aggiornamento arriva con il decreto del 18 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì 26.

Dunque, per determinare la base imponibile ai fini dell’Imu, così come è stato fatto l’anno scorso (e negli anni precedenti per l’Ici), va moltiplicato il valore indicato nelle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, per i coefficienti stabiliti annualmente dal Mef in base ai dati risultanti all’Istat sull’andamento dei costi di costruzione di un capannone.

Il meccanismo dei fabbricati a valore contabile può essere superato richiedendo l’attribuzione della rendita tramite la procedura Docfa, attraverso la quale il contribuente avanza una proposta di rendita, il cui valore può essere utilizzato come base imponibile per l’Imu, fino a quando l’Agenzia delle Entrate non attribuisce la rendita effettiva; quella proposta diviene definitiva se l’ufficio non la rettifica nei successivi dodici mesi.

Nella tabella, i coefficienti determinati dal ministero ai fini dell'Imu dovuta per il 2013.


per l'anno 2013 = 1,03 per l'anno 2012 = 1,05
per l'anno 2011 = 1,09 per l'anno 2010 = 1,11
per l'anno 2009 = 1,12 per l'anno 2008 = 1,16
per l'anno 2007 = 1,20 per l'anno 2006 = 1,23
per l'anno 2005 = 1,27 per l'anno 2004 = 1,34
per l'anno 2003 = 1,39 per l'anno 2002 = 1,44
per l'anno 2001 = 1,47 per l'anno 2000 = 1,52
per l'anno 1999 = 1,54 per l'anno 1998 = 1,57
per l'anno 1997 = 1,61 per l'anno 1996 = 1,66
per l'anno 1995 = 1,71 per l'anno 1994 = 1,76
per l'anno 1993 = 1,79 per l'anno 1992 = 1,81
per l'anno 1991 = 1,85 per l'anno 1990 = 1,94
per l'anno 1989 = 2,02 per l'anno 1988 = 2,11
per l'anno 1987 = 2,29 per l'anno 1986 = 2,46
per l'anno 1985 = 2,64 per l'anno 1984 = 2,81
per l'anno 1983 = 2,99 per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,17


Fonte: Agenzia Entrate

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