La Corte di giustizia definisce in modo restrittivo le condizioni di legittimita` dei partenariati pubblico-pubblico, conseguentemente ampliando l¿area dei contratti tra pubbliche amministrazioni e ridimensionando quella degli accordi.
La fattispecie
La ASL Lecce affidava direttamente all’Universita` del Salento, quindi senza esperimento di gara pubblica, un contratto di consulenza relativo all’attivita` di studio e di valutazione della vulnerabilita` sismica delle strutture ospedaliere della Provincia di Lecce. Il disciplinare individuava la prestazione da eseguire e si prevedeva che l’attivita` sarebbe stata svolta in stretta collaborazione tra il gruppo di lavoro individuato dalla ASL Lecce e quello dell’Universita`, eventualmente con l’aiuto di personale esterno altamente qualificato; la responsabilita` scientifica sarebbe ricaduta su due soggetti designati, rispettivamente, dalla parte committente e dal Dipartimento universitario incaricato; tutti i risultati derivanti dall’attivita` sperimentale sarebbero appartenuti alla ASL Lecce con l’impegno, tuttavia, nel caso di pubblicazione dei risultati in ambito tecnico- scientifico, di citare espressamente il Dipartimento.
Per l’intera prestazione di servizio la ASL Lecce doveva versare in quattro rate all’Universita` la somma di EUR 200.000 al netto dell’IVA. L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e altri soggetti impugnavano l’affidamento avanti al TAR Puglia, il quale lo dichiarava illegittimo per omesso ricorso alle procedure di evidenza pubblica.
In appello il Consiglio di Stato, dubitando dell’interpretazione di alcuni precedenti della Corte di giustizia sulla disciplina dei partenariati pubblico- pubblico, investiva la Corte stessa di una questione pregiudiziale intesa ad accertare «Se la direttiva 2004/18/CE ed in particolare l’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e d), l’articolo 2, l’articolo 28 e l’allegato II, categorie 8 e 12, ostino ad una disciplina nazionale che consente la stipulazione di accordi in forma scritta tra due amministrazioni aggiudicatrici per lo studio e la valutazione della vulnerabilita` sismica di strutture ospedaliere da eseguirsi alla luce delle normative nazionali in materia di sicurezza delle strutture ed in particolare degli edifici strategici, verso un corrispettivo non superiore ai costi sostenuti per l’esecuzione della prestazione, ove l’amministrazione esecutrice possa rivestire la qualita` di operatore economico».


Fonte: IPSOA

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