In tema di notifiche alle persone giuridiche, in caso di divergenza tra la sede legale e quella effettiva, la prevalenza del principio di effettività deve, comunque, essere coordinato con la tutela dell'affidamento dei terzi con la conseguenza che, in caso di divergenza tra sede legale e quella effettiva, la prima non può essere ritenuta priva di rilevanza (cfr. Cass. n. 21942/2010).

Sentenza n. 5499 del 6 marzo 2013 (udienza 18 dicembre 2012)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Adamo Mario – Est. Crucitti Roberta
Notificazioni – Persona giuridica – Notificazione avvenuta presso la sede legale e il domicilio del legale rappresentante – Validità della notifica

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