Domanda
L'ultimo comma dell'articolo 2392 del Codice Civile recita testualmente: "La responsabilità per gli atti o le omissioni ..omissis.. non si estende a "quello" ..omissis.. il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio ..omissis.. del collegio sindacale". Quale correlazione con il disposto di cui all'ultimo periodo del comma de quo (immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale) con quanto disposto, invece, dal primo comma dell'articolo 2405 del Codice Civile che dispone che i sindaci devono assistere alle adunanze del collegio sindacale? Mancato coordinamento da parte del legislatore oppure un maggior requisito di forma in capo all'amministratore dissenziente?

Risposta
La riforma del diritto societario ha eliminato ogni riferimento alla generica diligenza del mandatario, stabilendo che l'amministratore è tenuto ad adempiere i doveri imposti dalla legge o dallo statuto con la diligenza che deriva dalla specifica natura derivante dall'incarico.

Tale responsabilità, conseguentemente, risulta modulata in base alla peculiarità e alla complessità che deriva sia dall'incarico conferito, sia dalle specifiche capacità e preparazioni che devono necessariamente sussistere in relazione all'attività che risulta espletata nell'ambito della società.

In merito, è necessario porre in rilievo che la responsabilità civile per danno può risultare sussistente anche nell'ipotesi eventuale in cui il soggetto che risulta investito della delega gestoria esegua il proprio incarico sia nel rispetto di quanto effettivamente deliberato deliberato dal consiglio di amministrazione, sia a seguito dell'esecuzione di uno specifico mandato deciso in sede di assemblea sociale.

Nella vigente disciplina risulta omesso il cosiddetto "obbligo di vigilanza dell'andamento della gestione", che è stato sostituito con la cosiddetta "responsabilità solidale degli amministratori per fatto proprio e per fatti altrui" solamente nelle situazioni in cui, dopo aver avuto la consapevolezza di situazioni e/o eventi dannosi, hanno volutamente omesso di porre in essere i comportamenti tendenti ad evitare il compimento, o, per lo meno, di ridurre tali effetti, se non annullarli.

Ne deriva, pertanto, che tale obbligo di vigilanza e di intervento si deve ritenere riferito solamente alle iniziative societarie di tipo collettivo che risultano dotate di un sistema che prevede la sussistenza dell'amministrazione delegata.

La responsabilità civilistica si ritiene sussistente, nei riguardi degli amministratori, anche quando risultano oltrepassati i limiti espressamente stabiliti dallo statuto sociale, che, in ultima analisi, tendono ad individuare sia i confini delle potestà gestorie di loro competenza, attribuite, sia ai riferimenti operativi nell'ambito dell'oggetto sociale specifico.

Da quanto accennato, è possibile concludere che se l'eventuale la condotta dell'amministratore tende a concretizzarsi in una specifica violazione di obblighi regolamentati dalle vigenti norme o da eventuali clausole pattizie, la trasgressione origina il sorgere della responsabilità, come, a titolo meramente indicativo, quello di un atto sia compiuto in conflitto di interessi con la società oppure non facendo rilevare il proprio dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio per una specifica situazione, nonché nell'ipotesi di una voluta circostanza posta in essere contravvenendo un eventuale obbligo di natura contabile.


Fonte: IPSOA

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