L'introduzione di una disciplina dei rapporti giuridici preesistenti anche nel concordato preventivo, se pure corrispondente all'auspicio degli operatori, pone delicate questioni interpretative in ordine al nuovo regime di trattamento, nel contemperamento dei contrastanti interessi del debitore, dei creditori e di tutela del contraente in bonis, alla sua possibilita` di applicazione anche alla domanda con riserva di presentazione del piano e della proposta, ma soprattutto alla sua congruenza con la prosecuzione dell'attivita` di impresa nel concordato con continuita` aziendale, sotto il profilo del rispetto del principio di regolare concorrenza di mercato.
1. Premessa: una collocazione problematica
La collocazione dei rapporti pendenti nel sistema concorsuale appare da sempre problematica. La loro peculiare natura, in quanto preesistenti (per anteriorita` all’apertura della procedura del sinallagma genetico, relativo all’origine delle reciproche obbligazioni) ed al tempo stesso pendenti (per inesecuzione reciproca, almeno parziale, del sinallagma funzionale, riguardante l’adempimento delle obbligazioni sorte), li distingue sia dalle posizioni attive della procedura (qualora sia adempiente il debitore soggetto ad essa), azionabili nei confronti del contraente in bonis attraverso gli ordinari mezzi, sia (nel caso contrario) da quelle debitorie della stessa, rientranti nel regime del concorso.
Detta connotazione, che li permea di un dinamismo intrinseco loro esclusivo, deriva da questa condizione suscettibile di un andamento evolutivo, produttivo di diritti e di doveri, tendenzialmente dissonante rispetto alla cristallizzazione del patrimonio dell’imprenditore fallito, fonte di una realta` giuridica intersoggettiva.
Ed infatti, le segnalate caratteristiche costitutive importano una netta distinzione delle controparti in bonis (ad un tempo, creditori del debitore in procedura di una frazione di prestazione, anteriore all’ammissione ad essa e suoi debitori dell’adempimento della propria, non interamente compiuta) dai creditori anteriori tout court (esclusivamente titolari di un diritto di credito cristallizzato, fondato su causa anteriore all’ammissione alla procedura): sicche´, soltanto questi ultimi destinatari, per coerenza con il discrimine segnalato, del divieto (di coltivare azioni esecutive individuali) posto dall’art. 168 l.fall.
Per questa ragione, i rapporti giuridici preesistenti pongono delicate questioni di ‘‘equilibrio economico’’ e di compatibilita` con le regole della concorsualita`, da cui (fino ad oggi) hanno mantenuto un  significativo spazio di autonomia, che a ragione ne ha giustificato la collocazione extraconcorsuale.


Fonte: IPSOA

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