Quest’anno, con le festività pasquali, slitta al 2 aprile la scadenza per i no profit che devono segnalare le novità intervenute nel 2012 per mantenere il diritto alle agevolazioni fiscali.
Gli enti associativi sono tenuti a ricompilare e trasmettere nuovamente il modello Eas, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia.

Nessun invio, invece, in caso di variazioni di dati poco significative. L’obbligo di ripresentare il modello, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, non sussiste se le modifiche riguardano:
i proventi per attività di sponsorizzazione e pubblicità
i messaggi pubblicitari
l’ammontare medio delle entrate complessive
numero degli associati dell’ente nell’ultimo esercizio
ammontare di erogazioni liberali ricevute
ammontare di contributi pubblici ricevuti
numero e giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi.
Modello Eas
Si ricorda, brevemente, che la trasmissione del modello Eas all’Agenzia delle Entrate da parte degli enti associativi in possesso dei necessari requisiti è condizione necessaria per usufruire dei benefici previsti dalle norme tributarie, ossia la non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi (articolo 30, Dl 185/2008). L’adempimento va effettuato in via telematica, diretta o mediante intermediari abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti.

Il modello per comunicare i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali è stato approvato con provvedimento del 2 settembre 2009. Lo stesso provvedimento ha previsto che, in caso di variazione dei dati comunicati, il modello deve essere ripresentato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello nel quale si è verificata la modifica. Se invece si perdono i requisiti previsti dalla normativa tributaria, il modello va inviato entro 60 giorni dall’evento.

La mancata presentazione di Eas non preclude l’accesso ai benefici fiscali (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012, rimessione in bonis), se il contribuente, sempre che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche:
è in possesso dei requisiti sostanziali alla data di scadenza ordinaria del termine
effettua la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (30 settembre 2013)
versa contestualmente la sanzione di 258 euro (con modello F24, codice tributo 8114), senza possibilità di compensazione.


Fonte: Agenzia Entrate

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