L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 5/E pubblicata l'11 marzo scorso e inerente i casi in cui l'IMU sostituisce l'Irpef e le relative addizionali, ha precisato che, in caso di locazione per una parte dell'anno, occorre suddividere il reddito dell'unità immobiliare in due quote: quella riferita al periodo di non locazione, escluso da Irpef, e quella relativa al periodo locato, soggetto ad Irpef (o cedolare secca). In caso di locazione di parte dell'abitazione principale, invece, occorre confrontare la rendita catastale rivalutata con il canone di locazione netto: se la prima è più alta, l'Irpef non si applica, in caso contrario l'Irpef è dovuta. Gli immobili esenti da Imu devono, poi, regolarmente scontare l'Irpef. Per i terreni, l'IMU sostituisce l'Irpef e le relative addizionali solo per quanto riguarda il reddito dominicale, non anche per quanto riguarda il reddito agrario. Sono esclusi dall'Irpef anche gli immobili dei professionisti adibiti ad uso promiscuo.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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