La disciplina IVA italiana, recependo alcune nuove norme di carattere comunitario, ha subı`to importanti modifiche con particolare riferimento alle regole di fatturazione e all'esigibilita` dell'IVA nei rapporti con l'estero. Si tratta di disposizioni urgenti, in quanto da applicare alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2013.
Conversione in euro degli importi in valuta estera
Ai fini della determinazione della base imponibile IVA, i corrispettivi dovuti, le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono calcolati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura stessa. In mancanza, il calcolo e` effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente piu` prossimo.
La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell’anno solare, puo` essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea. Anche con le vecchie regole, per la conversione in euro degli importi in valuta estera si faceva riferimento al cambio del giorno in cui era effettuata l’operazione (o, in mancanza, al cambio del giorno antecedente piu` prossimo).
Adesso, invece, per effetto delle nuove disposizioni, il cambio del giorno di effettuazione rileva solo se tale indicazione e` riportata in fattura. In mancanza, occorre effettuare il calcolo utilizzando il cambio del giorno di emissione della fattura stessa.
Si segnala che tale regola era gia` prevista in ambito comunitario (art. 43, c. 3, D.L. n. 331/ 1993, ora abrogato, essendo la nuova norma contenuta nel Decreto IVA, al quale la Legge IVA comunitaria fa esplicito rimando). Inoltre, per procedere alla conversione in euro di tutte le operazioni effettuate nell’anno solare e` ora possibile fare riferimento al tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea.


Fonte: IPSOA

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