Il piu` importante adempimento che il datore di lavoro deve porre in essere quando avviene un incidente lavorativo, e` senz'altro quello di effettuare la denuncia d'infortunio, e non soltanto all'Inail. La denuncia degli infortuni e` per il datore di lavoro un obbligo immanente, stringente e oltremodo pressante, visto che e` da assolvere entro termini estremamente ristretti, la cui inosservanza, peraltro, viene pesantemente punita con l'irrogazione di specifiche sanzioni amministrative pecuniarie. Le varie fasi che seguono il momento in cui l'infortunio si e` verificato, prendono le mosse dal dovere che la legge impone al lavoratore infortunato di avvisare immediatamente il datore di lavoro dell'incidente che gli e` accaduto.
Questa notizia, pero`, e` da considerare acquisita dal datore di lavoro a puro titolo informativo, dal momento che non costituisce il dies a quo di nessun termine da osservare, ma gli consente di predisporsi per mettere in atto tutto quanto la legge gli impone in questi casi, tra cui proprio la compilazione e l'inoltro all'Inail della denuncia d'infortunio.

Termini per la denuncia e pagamento delle indennita`
La denuncia d’infortunio deve essere effettuata entro due giorni, ma non da quando l’infortunio e` accaduto, ne´ da quando il datore di lavoro ne e` venuto a conoscenza, ma da quando questi e` materialmente venuto in possesso del certificato medico relativo all’incidente. E non potrebbe essere diversamente, visto che, solo prendendo atto della prognosi riportata dal certificato, il datore di lavoro e` in grado di stabilire se e` o meno obbligato a denunciare l’infortunio, posto che l’obbligo si concretizza solo quando l’infortunio ha una prognosi che comporta l’astensione dal lavoro per piu` di 3 giorni. Questo vuol dire che il lavoratore e` stato giudicato guaribile in 4 giorni o piu` , che sono da conteggiare escludendo sempre quello in cui l’evento si e` verificato. Ad esempio, se l’infortunio e` accaduto il 24 aprile e il certificato, redatto lo stesso giorno, prevede una prognosi «fino a tutto il» 30 aprile, la prognosi e` di 6 giorni, perche´ nel conteggio si esclude il 24 (dies a quo), ma si include invece il 30 aprile (dies ad quem).
Se il termine scade in un giorno considerato festivo, slitta al primo giorno feriale successivo, mentre, se l’infortunio ha causato la morte del lavoratore o vi e` comunque il pericolo di morte, la formale denuncia d’infortunio deve essere anticipata all’Inail, a mezzo telegramma, fax, email, ecc., entro 24 ore dall’evento, fornendo, anche in modo sommario, i dati e le notizie di cui si e` al momento in possesso. Se un infortunio, inizialmente giudicato guaribile entro 3 giorni, ottiene, con un ulteriore certificato medico, un’altra prognosi tale che, per somma, faccia superare complessivamente i 3 giorni, il termine di 2 giorni per l’inoltro della denuncia all’Inail decorre dalla data di ricezione del nuovo certificato.
L’obbligo della denuncia riguarda tutti gli assicuranti, chedevono inviarla alla Sede Inail competente per la localita` di domicilio del lavoratore infortunato, senza fare valutazioni personali circa l’indennizzabilita` del caso. Il mancato, tardivo, inesatto o incompleto inoltro della denuncia d’infortunio all’Inail comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da un minimo di E 1.291,00 a un massimo di E 7.746,00, cui e` pero` applicabile la procedura di diffida obbligatoria che, in caso di ottemperanza, ammette il trasgressore al pagamento dell’importo minimo edittale (E 1.291,00).


Fonte: IPSOA

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