La Cassazione, applicando il principio processual-civilistico del raggiungimento dello scopo, "salva" la notifica di una cartella di pagamento, consegnata senza che il messo notificatore avesse compilato la relata.
I giudici di legittimità stabiliscono il principio secondo cui l'omessa compilazione della relata di notifica di una cartella non dà luogo a inesistenza della stessa bensì a nullità, sanabile con la proposizione del ricorso da parte del destinatario dell'atto.
Questa la massima desumibile dalla sentenza n. 6613 del 15 marzo, emanata della Corte suprema.


I fatti in causa
La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa a Iva e sanzioni, emessa nei confronti di una società in nome collettivo, a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, ex articolo 36-bis del Dpr 600/73.
Le Commissioni tributarie provinciali e regionali, territorialmente competenti, accoglievano le doglianze preliminari della contribuente.
In particolare, la Ctr osservava che la cartella era "pervenuta senza relata di notifica e senza data e, quindi, non notificata" (ex articolo 149, secondo comma del codice di procedura penale).

L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione, affidando il ricorso a un unico motivo di diritto, teso a far dichiarare la violazione della normativa di riferimento (articolo 60 del Dpr 600/73 e articoli 137, 149 e 156 cpc) da parte dei giudici tributari regionali, che avevano ritenuto "inesistente", anziché "nulla", la notifica sottoposta al loro decisum.

Le motivazioni della sentenza
La Cassazione, chiamata a pronunciarsi nuovamente sull'argomento, appura che il piego contenente la cartella esattoriale fosse "pervenuto", in ogni caso, alla contribuente, pur se quest'ultima non riteneva che l'atto fosse stato propriamente "notificato".
Da questa premessa, i giudici di legittimità traggono spunto per riaffermare il principio generale, secondo cui "la natura sostanziale e non processuale dell'avviso di accertamento tributario non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria" (cfr Cassazione, sentenza 2272/2011 e, a sezioni uniti, sentenza 19854/2004).

Quindi, dalla proposizione del ricorso da parte della società contribuente - applicando i principi processual-civilistici che governano gli istituti della nullità e della sanatoria - consegue la sanatoria della notifica nulla, in applicazione del fondamentale principio del raggiungimento dello scopo (articolo 156 cpc). E tanto può desumersi dalla circostanza secondo cui, nel caso de quo, la notifica è "nulla", non certo "inesistente".
In conclusione, stabiliscono i giudici, la condizione che la relata non sia stata compilata non dà luogo a inesistenza della notifica, che si verifica quando il relativo tentativo sia avvenuto in luogo e con modalità tali che non sussista alcun collegamento con il destinatario, ma a nullità, sanabile con la presentazione del ricorso da parte della destinataria stessa.

Osservazioni conclusive
La pronuncia in esame offre lo spunto per osservare come alcuni punti cardine del processo civile siano applicabili altresì al procedimento tributario.
In questo senso, la Cassazione torna a valorizzare il principio del raggiungimento dello scopo (ex articolo 156, comma 3, cpc), secondo cui "la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato".

Tale principio è un corollario del più generale principio di "strumentalità delle forme", che regola il sistema delle nullità nel processo civile, per cui le forme sono meramente serventi rispetto allo scopo per cui il legislatore le ha predisposte al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale. D'altro canto, come già i padri del diritto processuale civile avevano rilevato all'inizio del secolo scorso, quando la legge ha voluto imporre determinate forme giuridiche lo ha fatto espressamente, richiedendo la loro sussistenza ad substantiam negotii (per esempio, articolo 1350 del codice civile).

Altro principio fondamentale, rilevante per il caso di specie, è quello di "conservazione degli atti": a questo proposito, laddove sia possibile, l'atto viziato deve essere conservato in ogni caso.
Inoltre, qualora un atto è incapace, perché imperfetto, di raggiungere il suo scopo ma è, tuttavia, idoneo a raggiungere altri effetti, questi vengono comunque conservati.

Alla luce dei principi richiamati, se è stato raggiunto il fine della notifica, ossia la "conoscenza legale dell'atto", pur se la relata non è stata compilata, essa è nulla ma non inesistente.
Nel caso in esame, in cui la contribuente ha pacificamente ricevuto l'atto, non vi è ragione per escludere l'esistenza della notifica, pur se operata con forme non rituali.


Fonte: Agenzia Entrate

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