Domanda
Una società di capitali svolge, all'interno di un Porto del Lazio, servizi di mobilità di interesse generale (gestione di parcheggi, servizi di infomobilità e viabilità, navettamento, ecc.) in forza di concessione rilasciata della Autorità Portuale territorialmente competente ai sensi dell'art. 1 lettera g), del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 14.11.1994. Per detta società trova applicazione l'aliquota Irap (5,12% cod. IC) prevista per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie di cui all'art. 16, co. 1 - bis. lett. a) D.Lgs. n. 446/97 anzichè l'aliquota ordinaria, nonché il divieto di applicazione del cuneo fiscale Irap?

Risposta
Secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1-bis, lett. a) del D.Lgs. n. 446/1997 dispone che nei confronti delle imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori l'aliquota IRAP si applica in misura del 4020%.

In base al comma 174 dell'art. 1 della Legge n. 311/2004, come integrato dal comma 277 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e successivamente modificato dal comma 796 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, ed in base al comma 1-bis dell'art. 1 del Decreto Legge n. 206/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 234/2006, l'aliquota ordinaria del 3,9 per cento, quelle di cui all'art. 16, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 446 del 1997 (4,20, 4,65 e 5,90 per cento), e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell'articolo 16 del citato D.Lgs. n. 446, devono essere maggiorate di 0,92 punti percentuale. Resta fermo, comunque, l'incremento massimo di 0,92 punti percentuale previsto dal combinato disposto dei commi 1, 1-bis e 3 dell'art. 16 del citato D.Lgs. n. 446.

La regione Lazio con riferimento a tali società ha previsto che l'aliquota IRAP in vigore nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2012 per le imprese che esercitano attività di imprese concessionarie è del 5, 12%.

In assenza di specifici chiarimenti, appare possibile identificare i soggetti in esame, mutuando i chiarimenti dati dall'Agenzia delle Entrate in tema di riduzione del cuneo fiscale (cfr. Circolare n. 61/2007).

Pertanto, la disposizione in parola dovrebbe interessare tutti coloro che esercitano un'attività in forza di una concessione traslativa: vale a dire, di un provvedimento con il quale l'ente pubblico conferisce ad un soggetto privato diritti o potestà inerenti un'attività economica in origine riservata alla pubblica amministrazione e che, tuttavia, questa non intenda esercitare direttamente.

Più in particolare, l'Agenzia ritiene che si sia in presenza di una concessione traslativa nel caso in cui vi sia un'effettiva traslazione di funzioni di interesse pubblico da una pubblica amministrazione ad un concessionario privato, prescindendo dal nomen iuris dell'atto con il quale detto affidamento e' posto in essere" (cfr. Risoluzione n. 423/E/2008).

Alla luce di quanto sopra, l'incremento dell'aliquota IRAP in questione risulterebbe applicabile, ad esempio, alle società che gestiscono il servizio idrico, oppure il servizio di igiene urbana, di illuminazione pubblica, ovvero di gestione della rete elettrica di trasmissione dell'energia elettrica e quindi anche la società in questione.


Fonte: IPSOA

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