In particolare gli incentivi sono rivolti ai datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove e prevedono lo sgravio totale per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto (per quelli successivi al terzo, resta confermata l’aliquota del 10%, fino alla scadenza del contratto di apprendistato).
Restano esclusi dalla sfera di operatività dello sgravio i contratti di apprendistato instaurati con i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
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