Secondo l’articolo 14 della convenzione italo-svizzera contro le doppie imposizioni, ratificata con legge n. 943 del 1978, i redditi che un soggetto residente di uno dei due Stati ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto soggetto non disponga abitualmente nell’altro Stato di una base fissa per l’esercizio della sua attività (c.d. stabile organizzazione). In tal caso, i redditi sono imponibili limitatamente alla parte attribuibile a detta base fissa. Nel caso che la controversia riguardi il silenzio-rifiuto sulla restituzione di ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo effettuate nello Stato è onere del ricorrente, in qualità di attore sostanziale, provare le circostanze di fatto relative alla mancanza della sede fissa d’affari nello Stato.

Sentenza n. 1680 del 24 gennaio 2013 (udienza 6 dicembre 2012)
Cassazione Civile, sezione V - Pres. MERONE Antonio - Est. SAMBITO Maria Giovanna
Imposte sui redditi – Divieto di doppia imposizione – Articolo 14 della Convenzione italo-elvetica contro le doppie imposizioni – Attività svolta tramite sede fissa d’affari

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