Può ritenersi valido un versamento per il saldo Imu eseguito il 30 novembre 2012, considerato che per l’Ici non si poteva fare prima del 1° dicembre?

L’articolo 13 del Dl n. 201/2011 (“salva Italia”) ha decretato l’anticipazione sperimentale dell’Imu a decorrere dal 2012, stabilendone l’applicazione in base agli articoli 8 e 9 del Dlgs n. 23/2011 (“Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”), in quanto compatibili, e alle disposizioni dettate dallo stesso articolo 13. Il richiamato articolo 9 del Dlgs n. 23/2011, relativamente alla tempistica degli adempimenti a carico del contribuente, prevede che i soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre (ferma restando la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno).
Invece, relativamente all’Ici, il decreto legislativo n. 504/1992 (come successivamente modificato), aveva fissato anche un termine a partire dal quale andava effettuato il saldo: “la seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata”.


Fonte: Agenzia Entrate

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