La recente pubblicazione delle "procedure standardizzate" per la valutazione dei rischi costituisce un importante avanzamento della normativa di salute e sicurezza, che si evolve in modo definitivo nella direzione della eliminazione della c.d. `autocertificazione' della valutazione dei rischi. Le procedure potranno, quindi, essere il supporto per la redazione di un DVR da parte delle aziende di minori dimensioni, le quali sono chiamate a redigere, nella assoluta maggioranza dei casi per la prima volta, un vero e proprio documento di valutazione dei rischi entro (salvo proroghe tramite atto che dovrebbe, comunque, avere forza di legge) la data, molto prossima, del 31 dicembre 2012.
Centralita` della valutazione dei rischi nel sistema della sicurezza
La normativa italiana di salute e sicurezza sul lavoro - quale risultante dalla progressiva (o ormai completa) trasposizione delle numerose direttive comunitarie in materia, a partire dalla n. 89/391 CEE - ha l’obiettivo di ridurre infortuni e malattie professionali eliminando i rischi o, quando cio` non e` possibile, ridurre al minimo i medesimi (art. 15, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/ 2008). Tale scopo va perseguito a partire dalla valutazione dei rischi, definita dal D.Lgs. n. 81/2008, all’art. 2, comma 1, lett. q), come l’attivita` di: «valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attivita`, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza» e riservata al solo datore di lavoro, come attivita` che va imputata unicamente al medesimo (art. 17 del ‘‘Testo Unico’’).»
Cio` che si chiede al datore di lavoro - per giurisprudenza consolidata (v., per tutte, Cass. pen., sez. IV, 26 gennaio 2011, n. 2606), che richiama il ‘‘debito di sicurezza’’ di cui all’art. 2087 cod. civ. - e` di considerare ogni rischio di lavoro e, al contempo, trarre da tale individuazione le migliori misure di protezione per i lavoratori, anche in un’ottica di miglioramento dei livelli di protezione e prevenzione. Per tale ragione l’art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 impone al datore di lavoro di valutare «tutti i rischi» per la salute e la sicurezza dei lavoratori individuando una serie necessariamente indeterminata e dinamica di rischi; non a caso, la norma prosegue specificando che non e` sufficiente limitarsi alla valutazione dei rischi relativi alla scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze, dei preparati chimici impiegati o quelli riguardanti la sistemazione dei luoghi di lavoro evidenziando come nessun rischio debba rimanere senza adeguata considerazione nell’adempimento datoriale dell’obbligo in parola. Il contenuto di tale obbligo - soprattutto relativamente agli elementi che devono essere presenti nel relativo documento di valutazione dei rischi (spesso indicato a mezzo dell’acronimo DVR) - viene concretamente declinato negli artt. 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008, i quali rimarcano innanzitutto come il datore di lavoro debba collaborare in sede di valutazione del rischio con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, nonche´ consultare preventivamente il RLS. In tale modo, vista l’importanza della valutazione dei rischi, il legislatore garantisce il coinvolgimento di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, alcuni dei quali, tuttavia, possono legittimamente non essere presenti (si pensi ad un’azienda che non abbia rischi per i quali sia prevista la sorveglianza sanitaria, nella quale non vi sara` il medico competente o, ancora, ove non vi sia un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) diverso dal datore di lavoro perche' questi ha deciso, alle condizioni di cui all’art. 34 del ‘‘Testo Unico’’, di svolgere ‘‘in proprio’’ tali funzioni).


Fonte: IPSOA

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