La detassazione ambientale, secondo l’art. 19 del Decreto 5 luglio 2012 del Ministero del Lavoro, è cumulabile esclusivamente con il secondo Conto energia (nel limite del 20%). Quindi le tariffe incentivanti del terzo, quarto e quinto conto energia non sono cumulabili con la detassazione prevista dall’art. 6 della L. n. 388/2000. Tale posizione suscita non poche perplessità, soprattutto se considerata dal punto di vista sistematico. Appare, infatti, difficile comprendere come mai la (pur parziale) cumulabilità sarebbe stata prevista proprio per il secondo conto energia e non per quelli successivi, con i quali le tariffe incentivanti sono state notevolmente ridotte.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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