In applicazione del principio desumibile dall'articolo 2697 c.c., spetta al contribuente dare la prova dell'inerenza dei costi e della loro riconducibilità all'ordinario esercizio dell'attività d'impresa, dovendosi ritenere inerente ciò che - sul piano dei costi e delle spese - appartiene alla sfera dell'impresa, in quanto sostenuto nell'intento di fornire a quest'ultima un'utilità, anche in modo indiretto, (cfr. Cassazione n. 26851/09 e n. 18930/11). Il concetto di inerenza è, invero, nozione di origine economica, legata all'idea del reddito come entità calcolata al netto dei costi sostenuti per la sua produzione, che, nel campo fiscale, si traduce in un risparmio di imposta e in relazione alla cui sussistenza, ove si abbia riguardo a spese intrinsecamente necessarie alla produzione del reddito dell'impresa, non incombe alcun ulteriore onere della prova in capo al contribuente, gravando sull'amministrazione finanziaria l'onere della prova della non inerenza dei costi astrattamente riconducibi1i all'attività d'impresa (cfr. Cassazione n. 6548/2012). L'onere della prova a carico del contribuente si riferisce, quindi, alla strumentalità della spesa rispetto all'attività di impresa, qualora il costo non risulti di chiara evidenza in considerazione della sua stessa natura. Non è, infatti, in linea di principio, inerente all'impresa tutto ciò che si può ricondurre alla sfera personale o familiare dell'imprenditore, ovvero del socio o del terzo. Provata dal contribuente la astratta riconducibilità della spesa o del costo all'impresa, dovrà l'Amministrazione - che intenda disconoscerne l'inerenza all'attività di impresa, al fine di inferirne la sussistenza di un maggior reddito tassabile in capo al contribuente - fornire la relativa dimostrazione in giudizio.

Sentenza n. 3340 del 12 febbraio 2013 (udienza 12 dicembre 2012)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Adamo Mario - Est. Chindemi Domenico
Redditi d’impresa – Costi deducibili – Oneri non strettamente attinenti all’attività svolta – Prova dell’inerenza a carico del contribuente


Fonte: Agenzia Entrate

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