Secondo i principi già affermati da questa Corte (Cassazione n. 1967 del 2012), in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dall’articolo 9 della legge n. 289 del 2002, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d'imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente non dovute per assenza del relativo presupposto. Il condono, infatti, in quanto volto a definire "transattivamente" la controversia in ordine all'esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte a una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo, se del caso, il rimborso delle somme indebitamente pagate, o corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria.

Ordinanza n. 2139 del 29 gennaio 2013 (udienza 20 dicembre 2012)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Cicala Mario - Est. Iacobellis Marcello
Definizione automatica per gli anni pregressi – Annualità definite in via agevolata – Istanza di rimborso per le medesime annualità – Efficacia preclusiva

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