Al fine di uniformare l'attività di vigilanza in materia di rapporti parasubordinati a progetto, il Ministero del lavoro, riprendendo le novità introdotte dalla Riforma del mercato del lavoro, fornisce, ai propri ispettori, le linee guida per riconoscere una collaborazione coordinata e continuativa genuina rispetto a pseudo rapporti autonomi che non ne hanno i requisiti e che devono, necessariamente, essere ricondotti nell'alveo dei rapporti di lavoro subordinati.
Al fine di uniformare il comportamento del proprio personale ispettivo, il Ministero del lavoro, con la circolare n. 29 dell’11 dicembre 2012 (vedila a pag. 336), e` intervenuto per fornire alcuni chiarimenti interpretativi sulle novita` introdotte in materia di collaborazione a progetto. Le novita` sono state apportate, alla normativa storica (art. 61 e seguenti del decreto legislativo n. 276/2003 - c.d. Riforma Biagi), dalla legge n. 92/2012 (c.d. Riforma del Mercato del Lavoro) ed hanno interessato alcuni aspetti fondamentali di tale tipologia contrattuale, quali il requisito del progetto, il corrispettivo dovuto al collaboratore, il diritto di recesso e gli aspetti sanzionatori. Proprio nell’ottica di una rimodulazione della disciplina in essere, il Ministero ha cercato di porre chiarezza sui vari argomenti, al fine di un corretto svolgimento dell’attivita` di vigilanza.
Requisiti di validita` del contratto
Esistenza di uno o piu` progetti
Uno degli elementi fondamentali per la validita` del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e` l’esistenza di uno o piu` progetti specifici, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. La mancanza di questo elemento determina la costituzione, in capo al committente, di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato. La normativa attuale evidenzia la necessita` di una piu` analitica indicazione e descrizione del progetto da realizzare. Si dovra` avere visione del contenutocaratterizzante del risultato finale che si intende conseguire. Quindi, in definitiva, vidovra` essere una maggiore consapevolezza dei termini del progetto ed un collegamento ben evidente sul risultato finale da conseguire. Dovra` essere chiara ed inequivocabile l’attivita` prestata dal collaboratore in relazione allaquale si sottende il raggiungimento di un determinato risultato che, a sua volta, dovra` essere obiettivamente verificabile dagli organi di vigilanza. La mancanza di questo collegamento: attivita` prestata e risultato finale, potra` portare al disconoscimento del rapporto di collaborazione in essere. Il Ministero, in pratica, sottolinea la necessita` che la collaborazione porti alla realizzazione, in un determinato arco temporale, di una determinata «realta` materiale» enfatizzata dal progetto predisposto dalle parti. In definitiva, con il nuovo quadro normativo di riferimento, risulta imprescindibile l’individuazione di un «risultato finale» che sia idoneo a realizzare uno specifico e circoscritto interesse del committente.


Fonte: IPSOA

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