In risposta alla nota n. 182451 del Ministero dello Sviluppo che richiedeva un parere esplicativo, il Ministero della Giustizia ha chiarito che l’atto costitutivo (e lo statuto) della s.r.l.s. possono essere integrati in conformità alla volontà negoziale (nota prot. n. 43644 del 10 dicembre 2012, recepita nella Circolare n. 3657/C del Ministero dello Sviluppo).
Il modello standard di atto costitutivo adottato con il decreto interministeriale n. 138/2012, infatti, contiene unicamente clausole minime ed essenziali, direttamente riconducibili alle specificità della s.r.l.s., che possono essere integrate con la disciplina codicistica dettata in punto di s.r.l., alla quale rinvia l’art. 2463 – bis c.c., qualora la volontà dei soci lo richieda e l’organizzazione e il funzionamento della costituenda società ne rendano opportuna la previsione.
Il parere del Ministero della Giustizia, inoltre, ha il pregio di precisare che, essendo la s.r.l.s. sottotipo della s.r.l., la previsione di cui all’art. 2463 – bis c.c.,che rimette al regolamento interministeriale l’individuazione del modello standard dell’atto costitutivo, non può assumere valenza di norma limitativa dell’autonomia negoziale delle parti che intendano avvalersi del tipo s.r.l.s..
Sul punto, va peraltro messo in luce che il Ministero dello Sviluppo nella menzionata nota n. 182451, in senso diametralmente opposto alla Giustizia, riteneva maggiormente coerente con il sistema  - attualmente caratterizzato anche dalla presenza della s.r.l.c.r. – l’interpretazione per cui il c.d. modello standard di atto costitutivo non fosse derogabile dalle parti che, all’occorrenza, potevano fruire di altri modelli di s.r.l. rispetto ai quali il legislatore non aveva dettato criteri precisi circa il contenuto dell’atto costitutivo.

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