Domanda
La disciplina transitoria, prevede che "resta fermo l'utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003, già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013". Considerato che la legge n. 92 è entrata in vigore il 18 luglio 2012 ed un azienda ha acquistato voucher telematici prima del 18 luglio 2012 con DNA effettuata all'Inail fino al 31 dicembre 2013 avendone previsto l'utilizzo fino a tale scadenza, si chiede se sia possibile effettuare il pagamento prima del 31 Maggio 2013 anticipando anche le prestazioni previste per il periodo successivo dichiarato fino al 31/12/2013, rispettando ovviamente i limiti previgenti sia nell'importo che nella tipologia di prestatori.

Risposta
L'art. 1, c. 32 della legge n. 92/2012, come successivamente modificato dal D.L. n. 83/2012 conv. L. n. 134/2012, ha sostituito l'art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003 innovando la definizione ed il campo di applicazione del lavoro accessorio. Il successivo comma 33 della stessa legge ha introdotto una regolamentazione transitoria relativamente ai buoni già acquistati prima del 18 luglio 2012, i quali possono essere pertanto utilizzati, secondo le regole previgenti, fino al 31 maggio 2013, come recentemente confermato dal Ministero del lavoro (circolare n. 4/2013).

Non si ravvisano dunque impedimenti all'utilizzo completo di tali buoni, nella fattispecie illustrata nel quesito, con una tempistica che rispetta il termine indicato dalla legge, salvo l'obbligo di comunicare all'Inail la sopravvenuta anticipazione del periodo di lavoro effettivo (cfr. nota Inail n. 8252/2010).


Fonte: IPSOA

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