L'articolo 51, comma 2, n. 7, del Dpr n. 633 del 1972, che abilita gli uffici finanziari e la Guardia di finanza a richiedere copia dei conti intrattenuti con il contribuente, non circoscrive l'analisi ai soli conti correnti bancari e postali o ai libretti  di deposito intestati esclusivamente al titolare dell'azienda, in quanto l'accesso ai conti intestati formalmente a terzi, le verifiche finalizzate a provare per presunzioni la condotta evasiva e la riferibilità alla società delle somme movimentate, ben possono essere giustificati dal rapporto di stretta contiguità familiare o lavorativa e da un'attività d'impresa logicamente compatibile con la produzione di ricavi, incombendo in ogni caso sulla società contribuente la prova contraria (Cass. 26173/11). Inoltre, l'utilizzazione dei dati risultanti dai depositi bancari non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all'ente, ma riguarda anche quelli formalmente intestati a terzi, allorché risulti provata tramite presunzioni la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati (Cass. 13391/03). Nella prova per presunzioni (artt. 2727 e 2729 c.c.), è sufficiente che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (Sezioni Unite 9961/1996).

Sentenza n. 446 del 10 gennaio 2013 (udienza 18 ottobre 2012)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Merone Antonio - Est. Cirillo Ettore - Pm. Sorrentino Federico
Iva – Accertamento sui conti bancari – Intestazione a soggetti diversi dal contribuente – Riferibilità sostanziale al contribuente

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