Per combattere l’evasione “spudorata” e far emergere i finti poveri, il nuovo accertamento sintetico misura la congruità tra quanto il contribuente ha dichiarato e quanto l’erario ha ricostruito, concentrandosi sulle spese certe effettuate. Nel mirino del Fisco coloro che, pur evidenziando un’elevata capacità di spesa, dichiarano redditi esigui, usufruendo in tal modo di agevolazioni dello Stato sociale negate ad altri che, magari, hanno un tenore di vita più modesto. Non saranno mai selezionati i titolari della sola pensione.
A chiarirlo, l’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 20 gennaio.

Come funziona il redditometro
Il nuovo strumento di accertamento sintetico è costruito secondo un criterio statistico scientifico e l’assunto di base è che deve esistere una coerenza tra il reddito percepito e le spese sostenute. Vengono dunque prese in considerazione:
le spese certe, ossia quelle effettivamente sostenute, che risultano dalle informazioni e dalle banche dati dell’Anagrafe tributaria (utenze, mutui, assicurazioni, eccetera)
le spese relative al mantenimento e alla disponibilità dei beni (abitazioni, auto, barche, eccetera), la cui esistenza è sempre desunta dall’Anagrafe tributaria
le spese di tipo corrente, cioè quelle relative alla vita quotidiana (come gli alimenti, l’abbigliamento, la pizza con gli amici), in base ai dati medi sui consumi rilevati dall’Istat (queste voci contano solo in via residuale, non daranno mai luogo a un controllo).

Sotto la lente del Fisco 100 voci di spesa
Contrariamente al vecchio redditometro, che valorizzava ogni singolo bene di cui si disponeva attraverso coefficienti e moltiplicatori, il nuovo strumento si basa, per la maggior parte, su spese certe e scostamenti rilevanti.
Per la ricostruzione del reddito sono prese in considerazione oltre 100 voci di spesa e si tiene conto anche della composizione del nucleo familiare (11 tipologie) e dell’area geografica di appartenenza (5 aree).

La sottile linea rossa
Su 40 milioni di contribuenti, ogni anno saranno effettuati 35mila controlli utilizzando il redditometro. Non saranno mai selezionati i titolari della sola pensione. Allo stesso modo, già in fase di selezione, non verranno prese in considerazione le situazioni in cui c’è uno scostamento tra entrate e uscite inferiore a 1.000 euro al mese, ossia 12.000 euro l’anno. Il controllo non scatterà automaticamente al verificarsi dello scostamento del 20%, ma verrà attivato quando la differenza tra reddito dichiarato e spese effettuate risulterà ben oltre quella percentuale. Solo in quel caso, l’Agenzia delle Entrate convocherà il contribuente per fornire chiarimenti.

Scontrini e ricevute, cosa considerare
Non è necessario conservare gli scontrini e le ricevute riferiti alle spese correnti (beni alimentari, abbigliamento, prodotti per la casa, libri, giocattoli). L’eventuale scostamento con le medie Istat, infatti, da solo è considerato irrilevante per far scattare l’accertamento; nessuno mai sarà chiamato a giustificare, ad esempio, perché ha speso dal panettiere meno di quanto previsto dall’Istat.
Per le spese più importanti (quali quelle per elettrodomestici, assicurazioni, viaggi, bollette, eccetera), conservare o meno la fattura o lo scontrino fiscale è a discrezione del contribuente. In fase di preaccertamento sarà infatti sufficiente mostrare l’estratto conto o il bonifico bancario, per dimostrare ad esempio di aver speso meno di quanto attribuito in base ai dati dell’Anagrafe tributaria.
Utile, invece, conservare i documenti che dimostrano pagamenti fatti da terzi, donazioni, regali in denaro.

Il doppio contraddittorio a tutela dei contribuenti
Il nuovo accertamento sintetico è improntato al dialogo con il contribuente, prevedendo una doppia fase di contraddittorio. Chi ha uscite fortemente discordanti con i redditi dichiarati viene chiamato a fornire chiarimenti. Se dimostra che le spese sono state sostenute con altre fonti (ad esempio, la donazione di un genitore), non parte nessun accertamento.
In caso contrario, viene invitato al contraddittorio per definire la ricostruzione del reddito in adesione.
Solo se non si raggiunge l’accordo, l’ufficio procederà con il vero e proprio atto di accertamento.

Nessun onere della prova a carico del contribuente
Considerato che il nuovo accertamento sintetico si basa per la maggior parte su spese certe, il contribuente chiamato a fornire chiarimenti ha la possibilità di dimostrare che le stesse sono state sostenute grazie ad entrate diverse, legittimamente non dichiarate all’Agenzia delle Entrate. E’ il caso, ad esempio, dei redditi esenti (ad esempio, le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali), di quelli soggetti a tassazione separata (quali gli arretrati di lavoro dipendente e il Tfr), a imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (come gli interessi su titoli di Stato, conti correnti, depositi e certificati di deposito) o, comunque, legalmente esclusi dalla base imponibile (ad esempio, le donazioni). In tutti questi casi, la posizione del contribuente viene archiviata prima ancora che scatti l’accertamento. Non si tratta dunque di un’inversione dell’onere della prova perché siamo in una fase preventiva, di preaccertamento.

Come calcolare gli investimenti
Il nuovo redditometro considera gli investimenti al netto dei disinvestimenti dell’anno di riferimento e dei quattro precedenti. Se ad esempio un contribuente ha comprato una casa per 1 milione di euro ma ne ha venduta un’altra a 900mila euro, avrà avuto un incremento patrimoniale pari a 100mila euro. A tale incremento andranno sottratti i disinvestimenti netti dei quattro anni precedenti. Se poi per finanziare l’acquisto è stato acceso un mutuo, entrerà nel calcolo del redditometro solo l’ammontare delle quote annuali.

Nessuna retroattività
Il decreto attuativo è stato varato il 24 dicembre scorso, ma la norma istitutiva risale alla manovra estiva del 2010 (Dl n. 78/2010). L’accertamento sintetico si applica dunque ai redditi 2009, in quanto, all’entrata in vigore del decreto, ancora doveva essere presentata la relativa dichiarazione.


Fonte: Agenzia Entrate

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