Domanda
Lo scostamento di un quinto di cui parla l'art. 38, comma 6, D.P.R. n. 600/1973 che fa scattare l'accertamento da redditometro si calcola sul reddito accertabile o su quello dichiarato?

Risposta
L’art. 38, comma 6 del D.P.R. n. 600/1973 prevede testualmente “La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato”. I due commi cui si riferisce la norma sono:

• il c.d. “accertamento sintetico puro” (comma 4): l’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni sull’accertamento analitico e induttivo, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile;

• il c.d. “accertamento da redditometro” (comma 5): la determinazione sintetica del reddito si basa sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui si è detto a proposito del “sintetico puro”.

Pertanto, affinché l’ufficio possa procedere con uno di suddetti tipi di accertamento occorre che “il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato”. A dire il vero, per come è scritta la norma (ma lo stesso accadeva anche per il vecchio accertamento da redditometro), si pone il dubbio sulle modalità di calcolo dello scostamento, nel senso che dalla formulazione della norma non è chiaro se il “quinto” (e cioè il 20%) debba applicarsi sul reddito.

A tale proposito, però, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 25/E del 19 giugno 2012 (risposta 8.3), ha chiarito che la nuova previsione “non si discosta, per la determinazione della detta eccedenza, dalla precedente formulazione. Pertanto, in continuità con il regime precedente, si ritiene che la norma vada interpretata considerando la percentuale riferita al reddito dichiarato”.

Pertanto, almeno secondo la più recente posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate, il calcolo dell’eccedenza (1/5) deve essere fatto sul reddito dichiarato e non su quello accertabile.


Fonte: IPSOA

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