Il codice civile e i principi contabili internazionali, come evidenziato nel precedente articolo, dettano regole differenti per la determinazione della quota annuale da accantonare a titolo Tfr: se l'articolo 2120 del codice civile, infatti, individua il beneficio maturato dal dipendente nell'anno - quantificandolo in misura pari alla retribuzione lorda divisa per 13,5 - lo Ias 19 prevede la rilevazione di un importo che considera sia il beneficio maturato sia quello stimato, attualizzato alla data di riferimento del bilancio.
In definitiva, l'importo dell'anno contabilizzato con le regole dello Ias 19 potrà essere maggiore o minore rispetto a quello risultante dal calcolo previsto dal codice civile, a seconda che prevalga nella quantificazione la componente futura stimata ovvero l'attualizzazione del beneficio.

Da un punto di vista fiscale, la deduzione massima annuale di Tfr coincide con la quota contabilizzata secondo le indicazioni dell'articolo 2120 del codice civile (retribuzione annuale/13,5), così come previsto dall'articolo 105 del Tuir.
In altri termini, un soggetto che utilizza i criteri civilistici nella redazione del bilancio potrà dedurre integralmente dal reddito d'impresa la quota di Tfr contabilizzata a conto economico.

Diversa, invece, è la situazione dell'impresa che utilizza i principi contabili internazionali nella redazione del proprio bilancio che, come chiarito, contabilizza una quota di Tfr annuale diversa da quella stabilita dal codice civile e, quindi, riconosciuta dalla norma fiscale.
Fino al 2007 bastava effettuare nella dichiarazione dei redditi una variazione in diminuzione (utilizzando il cosiddetto quadro EC) per poter dedurre, comunque, la quota di Tfr riconosciuta dall'articolo 105 del Tuir. Ovviamente, poiché l'importo rilevante era quello stabilito dalla norma fiscale, occorreva operare una variazione in aumento se la quota di Tfr imputata a conto economico risultava maggiore di quella fiscalmente riconosciuta (cfr risoluzione n. 133/E del 2006).
Dal 2008, invece, per dedurre la quota massima stabilita dall'articolo 105 del Tuir, è necessario che la stessa risulti imputata nel conto economico redatto secondo le indicazioni dello Ias 19 (cfr articolo 2, comma 4, del decreto 1 aprile 2009, n. 48, del ministero dell'Economia e delle Finanze).

Un esempio pratico
Si ipotizzi che nel 2012 la quota massima fiscalmente deducibile è pari a 1.000 euro, mentre l'importo imputato a conto economico e determinato con le regole dello Ias 19 è pari a 800 euro. In tal caso, potrà essere dedotta solo la quota di 800 imputata a conto economico.
La differenza di 200 potrà essere dedotta nell'anno in cui confluisce a conto economico o, comunque, alla cessazione del rapporto di lavoro.

È solo il caso di evidenziare, infine, che la verifica dell'imputazione a conto economico può essere effettuata considerando non solo la quota di Tfr ma anche le altre quote contabilizzate come contropartita del fondo, come, ad esempio, gli interessi passivi derivanti dall'attualizzazione (cfr articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 1 aprile 2009, n. 48).


In definitiva:
nel 2012 è deducibile la quota di Tfr imputata a conto economico (pari a 89), mentre non può essere dedotta la differenza (pari a 1) con l'importo massimo previsto dall'articolo 105 del Tuir (pari a 90)
nel 2013 è deducibile sia la quota di Tfr (pari a 98) sia l'interesse derivante dall'attualizzazione (pari a 9), essendo la loro somma (pari a 107) inferiore all'importo previsto dalla norma fiscale (pari a 108). La differenza (pari a 1), invece, non può essere dedotta nel 2013
nel 2014 è deducibile sia la quota di Tfr (pari a 108) sia l'interesse derivante dall'attualizzazione (pari a 20), essendo la loro somma (pari a 128) inferiore all'importo previsto dalla norma fiscale (pari a 129). La differenza (pari a 1), invece, non può essere dedotta nel 2014
nel 2015 è deducibile tutta la quota massima prevista dall'articolo 105 del Tuir (pari a 149), poiché imputata a conto economico. In questo anno, inoltre, è deducibile anche l'importo di 3 non dedotto negli anni precedenti, poiché a conto economico è imputata una quota pari a 152 (119 come Tfr e 33 a titolo di interesse), che consente di coprire sia la quota massima deducibile nell'anno (pari a 149) sia quella non dedotta precedentemente (pari a 3)
nel 2016 è deducibile tutto l'importo massimo previsto dalla norma fiscale (pari a 179), poiché imputato a conto economico (131 come Tfr e 48 a titolo di interesse).


Fonte: Agenzia Entrate



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